Come si ricorda, l'articolo 259 del TFUE stabilisce che "prima che uno Stato membro promuova un'azione contro un altro Stato membro per una presunta violazione di un obbligo derivante dai trattati, esso sottopone la questione alla Commissione. La Commissione emette un parere motivato dopo che ciascuno degli Stati interessati ha avuto la possibilità di far valere le proprie ragioni e le proprie osservazioni sulle ragioni della controparte sia oralmente che per iscritto. Se la Commissione non ha emesso un parere entro tre mesi dalla data in cui è stata adita, l'assenza di tale parere non impedisce il ricorso alla Corte".