Recupero transfrontaliero degli alimenti in Europa

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Norma specifica a favore di determinati creditori

 

L’articolo 4(inglese) stabilisce una modifica della norma generale a favore dei creditori in caso di obbligazioni alimentari da parte di:

  • genitori nei confronti dei loro figli
  • persone, che non siano i genitori, nei confronti di persone che non hanno compiuto 21 anni di età, ad eccezione delle obbligazioni derivanti dalle relazioni di cui all’articolo 5(inglese)
  • figli nei confronti dei loro genitori

Per il primo gruppo di creditori, l’articolo 4(inglese) stabilisce due diversi “meccanismi a cascata” per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, allo scopo di favorire l’applicazione della legge in base alla quale il creditore è in grado di ottenere gli alimenti.

Primo “meccanismo a cascata”
Se in conformità alla norma generale di cui all’articolo 3(inglese) (ossia l’applicazione della legge dello Stato di residenza abituale del creditore), il creditore non può ottenere gli alimenti, l’articolo 4(2) stabilisce un legame secondario alla legge del foro (lex fori). Se il creditore non riesce ad ottenere gli alimenti neanche in conformità alla legge del foro, è di applicazione (articolo 4(4)(inglese)) “la legge dell’eventuale Stato di cittadinanza comune [delle parti]”.

Secondo “meccanismo a cascata”
Il secondo “meccanismo a cascata” si applica solo ai casi in cui l’autorità competente adita dal creditore si trovi nello Stato di residenza abituale del debitore. In tal caso prevale l’applicazione della legge del foro, ossia la legge dello Stato di residenza abituale del debitore debtor (articolo 4(3)(inglese)). Qualora, in conformità alla legge del foro, il creditore non sia in grado di ottenere gli alimenti, si applica la legge dello Stato di residenza abituale del creditore, ossia la legge applicabile in conformità alla norma generale (articolo 4(3)(inglese)). E qualora, in base a tale legge, il creditore non sia in grado di ottenere gli alimenti, si applica (come nel primo “meccanismo a cascata”) la legge dello Stato di cittadinanza comune delle parti (articolo 4(4)(inglese)).

Occorre notare che gli Stati che hanno “il concetto di “domicile” come criterio di collegamento in materia familiare possono informare l’Ufficio permanente della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato che, ai fini dei casi presentati dinanzi alle loro autorità, il termine “cittadinanza” di cui agli articoli 4 e 6(inglese) is viene sostituito dal termine “domicile” così come inteso negli Stati in questione” (Article 9(inglese)). Per ora l’Irlanda è l’unico Stato ad aver informato di tale sostituzione l’Ufficio permanente. Vedere la notifica dell’Irlanda ai sensi dell’articolo 9 sul sito Internet della conferenza dell’Aia(inglese).
 

Special rules favouring special creditors - Article 4
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Possiamo vedere sopra l’illustrazione relativa alla determinazione della legge applicabile se un creditore che beneficia dell’articolo 4(inglese) del protocollo dell’Aia del 2007 avvia un’azione in materia di alimenti nel proprio Stato di residenza abituale (primo meccanismo a cascata) o nello Stato di residenza abituale del debitore (secondo meccanismo a cascata). La competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro dell’Unione europea potrebbe in entrambi i casi derivare dall’articolo 3 del regolamento sulle obbligazioni alimentari.

Preme sottolineare che qualora il creditore proponga un’azione in materia di alimenti nel proprio Stato di residenza abituale, la legge determinata come applicabile in base ai primi due livelli del primo meccanismo a cascata è la stessa, dato che la legge dello Stato di residenza abituale del creditore è la legge del foro. All’applicazione della stessa legge potrebbe, naturalmente, portare anche il terzo livello del meccanismo a cascata, quello della legge dello Stato di cittadinanza (o “domicile”) comune delle parti”.

Article 4 - Example
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