Accordo di mediazione
L'accordo viene redatto dai mediatori in collaborazione con le parti in entrambe le lingue, controllato e approvato dagli avvocati delle parti e firmato dalle parti stesse.
Con il consenso delle parti, gli avvocati lo trasmettono all'autorità giurisdizionale e ne curano la registrazione o ne preparano la trascrizione agli atti. L'accordo (dichiarazione vincolante resa da uno o da entrambi i genitori all'autorità giurisdizionale dello stato in cui il minore è stato condotto a seguito di sottrazione) deve essere dichiarato vincolante dalle autorità o dai giudici di tale stato. Non è vincolante nell'altro stato. L'accordo può essere quindi reso vincolante nello stato di residenza abituale del minore tramite uno dei seguenti provvedimenti:
- il cosiddetto "mirror order" ("provvedimento specchio"): si tratta a) di un provvedimento emanato dall'autorità giurisdizionale dello stato di residenza abituale del minore che "rispecchia" il contenuto dell'accordo reso nello stato in cui è stato condotto il minore a seguito di sottrazione e che rende l'accordo stesso esecutivo nello stato di residenza abituale, oppure b) di provvedimenti identici emanati dalle autorità giurisdizionali dei due stati implicati nel caso.
- un provvedimento "safe harbor"("approdo sicuro") con cui vengono imposti degli obblighi a carico del genitore vittima di sottrazione da parte dell'autorità giurisdizionale competente nello stato di residenza abituale del minore, allo scopo di garantire l'esecutività del ritorno del minore e la conseguente residenza abituale nello stato di residenza abituale.
In caso di complicazioni (ad es. accuse penali presentate o minacciate) può essere molto utile che gli avvocati chiedano al giudice di contattare il giudice di collegamento nello stato di residenza abituale. Possono essere adottati provvedimenti precauzionali per garantire il ritorno sicuro del genitore colpevole di sottrazione, ad es. tramite un provvedimento "safe harbor". In alcuni casi, viene raggiunto solo un accordo parziale, ma anche nei casi in cui non si raggiunga alcun accordo di mediazione, i giudici competenti nelle cause che rientrano nella Convenzione dell'Aja riferiscono che le parti sono molto più propense ad una comunicazione reciproca e a una collaborazione con l'autorità giurisdizionale di quanto non lo fossero prima della mediazione.
Conclusione
La mediazione è uno strumento eccellente per risolvere i casi di sottrazione transfrontaliera di minori da parte di un genitore, nell'interesse delle parti in causa e, soprattutto, nell'interesse dei loro figli. La mediazione, in questo campo, deve affrontare sfide complesse, ma ha un grande potenziale ed è in continuo aumento il numero dei mediatori altamente qualificati in grado di intervenire in controversie familiari transfrontaliere.