EU SPECIFIC WATER LEGISLATIONS

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A-Trattamento delle acque reflue urbane e nitrati di origine agricola
1-Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane: Trattamento secondario o trattamento equivalente (articolo 4)

 

Trattamento secondario o trattamento equivalente (articolo 4)

Una delle caratteristiche principali della direttiva, e una delle più dibattute, è il requisito dell'articolo 4 secondo cui le acque reflue urbane che entrano nelle reti fognarie devono essere sottoposte a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente, ossia "mediante un processo che comporti generalmente un trattamento biologico con un insediamento secondario o un altro processo" e che soddisfi determinati requisiti in termini di valori limite di concentrazione e di percentuale minima di riduzione, oppure a un trattamento equivalente (articolo 4 e allegato I). Inoltre, per gli scarichi in acque dolci e negli estuari provenienti da agglomerati con meno di 2.000 a.e. e per gli scarichi in acque costiere provenienti da agglomerati con meno di 10.000 a.e., le acque reflue urbane devono essere sottoposte a un "trattamento adeguato", ossia "mediante qualsiasi processo e/o sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, consenta alle acque riceventi di soddisfare i pertinenti obiettivi di qualità e le pertinenti disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie" (artt. 2(9) e 7). 2(9) e 7).

Oggi vengono imposte pesanti sanzioni finanziarie agli Stati membri che ancora non si conformano a tali requisiti. Ad esempio, la Grecia è stata condannata a pagare una somma forfettaria di 10.000.000 euro e un pagamento periodico di 3.640.000 euro a semestre fino al completo adempimento della constatazione di violazione da parte della Corte. È interessante notare che il pagamento periodico deve essere diminuito per ogni periodo di sei mesi di una percentuale corrispondente al rapporto tra il numero di a.e. dei restanti agglomerati non conformi alla fine del periodo e quello degli agglomerati interessati al momento della sentenza Click here for more information!.
Al contrario, con un solo agglomerato, il Portogallo è stato condannato a pagare 8.000 euro per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi e una somma forfettaria di 3.000.000 di euro Click here for more information!. Più recentemente, nel 2018, l'Italia è stata condannata al pagamento di una somma forfettaria di 25 milioni di euro e di una penalità di 30.112.500 euro a semestre fino al completo adempimento della constatazione di violazione della Corte Click here for more information!. Lo stesso anno Click here for more information!, la Grecia è stata nuovamente condannata a pagare una somma forfettaria di 5 milioni di euro e una penalità di 3 276 000 euro per ogni semestre di ritardo Click here for more information!.

La Corte di Giustizia ha osservato che, anche quando si tratta di un gran numero di piccoli agglomerati, gli Stati membri non possono invocare a loro discolpa vincoli materiali, tecnici e di bilancio, in quanto il legislatore dell'Unione, "consapevole della portata dei lavori infrastrutturali necessari per l'applicazione della direttiva e dei costi della sua piena attuazione, ha concesso agli Stati membri un termine di diversi anni per adempiere ai loro obblighi" Click here for more information!. Tuttavia, la Commissione, che è l'unica competente a decidere se sia opportuno avviare un procedimento contro uno Stato membro per inadempimento e a determinare la condotta o l'omissione imputabile allo Stato membro sulla base della quale tale procedimento dovrebbe essere avviato, ha una prassi generale in base alla quale, nonostante la direttiva richieda un tasso di raccolta del 100%, avvia tale procedimento solo nei confronti di agglomerati il cui tasso di raccolta è inferiore al 98% o in cui il residuo non riscosso del 2% rappresenta un e.p. maggiore o uguale a 2.000 Click here for more information!.

Nella causa C-22/20, la Corte ha respinto l'interpretazione estensiva dell'argomentazione del Regno di Svezia relativa alla deroga dell'articolo 4, paragrafo 2, che "condurrebbe a un'interpretazione contra legem"; la Corte ha ritenuto che tale disposizione "sia inequivocabilmente limitata a regioni di alta montagna chiaramente delimitate, al di sopra di 1.500 metri sul livello del mare" Click here for more information!.