Ambito di applicazione della IED
Il campo di applicazione dell'IED è definito all'articolo 2, e comprende attività industriali con un forte potenziale di inquinamento (di cui ai capi da II a VI). L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva stabilisce, tuttavia, che essa non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi.
La IED si applica a:
- Capo II (autorizzazione basata sulle BAT): attività elencate nell'allegato I dell'IED e, se del caso, che raggiungono le soglie di capacità stabilite in tale allegato (articolo 10);
- Capo III: impianti di combustione destinati alla produzione di energia, la cui potenza termica nominale è pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (articolo 28);
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Capo IV: impianti di incenerimento dei rifiuti e impianti di co-incenerimento dei rifiuti che inceneriscono o co-inceneriscono rifiuti solidi o liquidi (articolo 42);
- Capo V: lavaggio a secco e altre attività contemplate dalla direttiva sui solventi COV; tali attività sono quelle elencate nella parte 1 dell'allegato VII e che, se del caso, raggiungono le soglie di consumo di cui alla parte 2 di tale allegato (articolo 56).
- Capo VI: impianti che producono biossido di titanio (articolo 66).
Ambito di applicazione temporale:
La IED è entrata in vigore il 6 gennaio 2011 e doveva essere recepita dagli Stati membri nella legislazione nazionale entro il 7 gennaio 2013. La direttiva contiene un regime piuttosto complicato per quanto riguarda la sua portata temporale:
- Per i nuovi impianti, impianti di combustione, ecc., essa si applica a partire dal 7 gennaio 2013.
- Per gli impianti esistenti, si applica a partire dal 7 gennaio 2014 (art. 82). Questo termine è rilevante anche per gli impianti già coperti dalla direttiva IPPC.
- Per le attività e gli impianti esistenti, che in precedenza non rientravano nel campo di applicazione della direttiva IPPC, l'applicazione della direttiva è rinviata di 18 mesi, ossia fino al 7 luglio 2015.
- Nel caso di grandi impianti di combustione esistenti, l'applicazione del capo III e dell'allegato V dell'IED (requisiti minimi per i grandi impianti di combustione) è rinviata al 1° gennaio 2016.
Attività di cui all'allegato I:
Il capo II dell'IED contiene le norme generali per tutte le attività elencate nell'allegato I. L'allegato I presenta una grande somiglianza con l'allegato I della direttiva IPPC; tuttavia, sono state incluse alcune nuove attività (ad esempio, impianti per la produzione di pannelli a base di legno, nuove attività di gestione dei rifiuti, impianti per la gassificazione o la liquefazione di combustibili diversi dal carbone e con una potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW, ecc.).