La protezione delle specie ai sensi della direttiva Habitat
Sistema di rigorosa tutela (articoli 12-16 della direttiva Habitat)
L'obiettivo degli articoli da 12 a 16 della direttiva Habitat è quello di istituire e attuare un rigoroso regime di tutela delle specie animali elencate nell'allegato IV (a) della direttiva Habitat in tutto il territorio degli Stati membri.
Gli articoli 12 e 13 prevedono misure che dovrebbero istituire un sistema di rigorosa tutela della flora e della fauna elencate nell'allegato IV della direttiva.
- 1.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
(a) aqualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
(b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
(c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
(d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo. - 2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
- 3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
- 4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.
L'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva Habitat vieta l'uccisione o la cattura deliberata di specie animali che necessitano di un'elevata protezione. Le specie interessate sono elencate nell'allegato IV della direttiva. Sono inoltre vietati il disturbo deliberato, la distruzione deliberata o il prelievo di uova dall'ambiente naturale, il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o dei luoghi di riposo. Il paragrafo 2 della direttiva vieta la detenzione o il commercio delle specie protette.
I divieti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, mirano a garantire una rigorosa tutela delle specie animali. Pertanto, il regime di protezione di cui all'articolo 12 deve essere sufficiente a prevenire efficacemente le interferenze con le specie animali protette e, in particolare, con i loro habitat.
Tale sistema di protezione rigorosa presuppone l'adozione di misure coerenti e coordinate di carattere preventivo. In altre parole, gli Stati membri sono tenuti a non rimanere passivi, ma al contrario sono obbligati ad evitare la cattura o l'uccisione deliberata, nonché il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o dei luoghi di riposo delle specie animali. .
La CGUE ha ritenuto che gli "atti" di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), ricomprendono non solo atti intenzionali, ma anche atti non deliberati. Non limitandosi il divieto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva agli atti intenzionali - come ha fatto per gli atti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c) - il legislatore europeo ha dunque dimostrato la sua intenzione di garantire una maggiore protezione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo contro gli atti che ne causano il deterioramento o la distruzione.
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione territoriale dell'articolo 12, paragrafo 1, la protezione garantita da questa disposizione non comprende in linea di principio alcun limite o confine spaziale; con la conseguenza pratica che un esemplare selvatico di una specie animale, il quale si allontani in prossimità o all'interno di insediamenti umani, passando attraverso tali aree o nutrendosi di risorse prodotte dall'uomo, non può essere considerato come un animale che ha lasciato la propria "area naturale". Nella causa Case C-88/19 Alianta pentru combaterea abuzurilor, la CGUE ha confermato che il sistema di rigorosa tutela previsto per le specie elencate nell'allegato IV, lettera a), della direttiva, quale il lupo, si applica anche agli esemplari che lasciano il loro habitat naturale e si spostano verso insediamenti umani. Per quanto riguarda le specie animali protette che, come il lupo, occupano vaste estensioni di territorio, il concetto di "area naturale" è più estesa dello spazio geografico che contiene gli elementi fisici o biologici essenziali per la loro vita e la loro riproduzione, e corrisponde quindi allo spazio geografico in cui la specie animale interessata è presente o in cui si estende nel corso del suo comportamento naturale.
Inoltre, il regime di protezione si applica ai siti di riposo e di allevamento anche se gli animali non li rivendicano più, ma possono comunque ritornarvici. Nella causa C-477/19 Magistrat der Stadt Wien, la CGUE ha dichiarato che il termine "luoghi di riposo" ai sensi di tale disposizione comprende anche i luoghi di riposo che non sono più occupati da una delle specie animali protette di cui all'allegato IV, lettera a), come il Cricetus cricetus (criceto europeo), quando vi è una probabilità sufficientemente elevata che tale specie ritorni in tali luoghi, cosa che spetta al giudice del rinvio stabilire. Pertanto, il giudice nazionale deve chiarire se vi sia una probabilità di ritorno dei roditori.