Beteiligung der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren

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Partecipazione del pubblico al panorama del diritto UE - Stati membri

 

Le informazioni ambientali acquisiscono particolare rilievo, soprattutto se sono suscettibili di influenzare una decisione. Ciò richiede l'accesso alle procedure decisionali, cioè la partecipazione del pubblico. Questo pilastro della Convenzione di Aarhus è attuato dalla Direttiva 2003/35/CE (la Direttiva sulla partecipazione del pubblico), che si compone di 2 parti principali. L'articolo 2 della direttiva 2003/35/CE contiene disposizioni per una procedura generale di partecipazione del pubblico. Gli articoli 3 e 4 della direttiva 2003/35/CE modificano la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), al fine di rinforzare i requisiti di partecipazione del pubblico nell'ambito di tali direttive.

I seguenti piani e programmi sono soggetti all'obbligo di partecipazione del pubblico:

L'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2003/35/CE esclude tutti i piani e i programmi che rientrano nella direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS), nonché quelli soggetti alla partecipazione del pubblico sulla base della direttiva quadro sulle acque. Le direttive IPPC e VIA contengono disposizioni specifiche sulla partecipazione del pubblico. Disposizioni sulla consultazione del pubblico si trovano, infine, nell’ambito della legislazione sugli organismi geneticamente modificati (OGM).

L'obbligo di consentire la partecipazione del pubblico si applica solo alle persone fisiche e giuridiche in forma singola nonché, nella misura in cui il diritto nazionale lo consente, associata (articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/35/CE). La prima fase della partecipazione del pubblico comporta l'informazione del pubblico sulle proposte e sulla possibilità di partecipazione (articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/35/CE). Dopo questa fase, deve essere garantita una partecipazione effettiva, con riferimento alla fase del processo decisionale in cui diverse opzioni per la decisione finale siano ancora percorribili. L'obbligo centrale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2003/35/CE è quello di tenere in debito conto le opinioni risultanti dai processi di consultazione pubblica. Il pubblico deve, inoltre, essere debitamente informato della decisione finale e degli esiti del processo di partecipazione e consultazione del pubblico (articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2003/35/CE).

Le direttive VIA e l'IPPC contengono disposizioni simili sulla partecipazione del pubblico, ma hanno una portata più ampia in quanto prevedono anche la partecipazione pubblica transfrontaliera e disposizioni sull'accesso alla giustizia. Infine, la partecipazione del pubblico è prevista anche dall'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2002/49/CE sul rumore ambientale.