Altre normative specifiche sulla qualità dell'acqua
Acque di balneazione
La direttiva 2006/7 del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, mira a organizzare il monitoraggio e la classificazione, nonché la gestione della qualità delle acque di balneazione, e garantirne adeguata informazione del pubblico. Le acque di balneazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva comprendono "qualsiasi elemento" delle acque superficiali, nel quale l'autorità competente si aspetta che un gran numero di persone si immerga e ove non vi sia imposto un divieto permanente di balneazione, o sia stato emesso un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione - ad eccezione delle piscine e delle vasche termali, delle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici e delle acque confinate create artificialmente, separate dalle acque superficiali e sotterranee (articolo 1, paragrafo 3). Sono stabiliti valori limite per gli enterococchi intestinali e l'Escherichia coli, che costituiscono elementi di riferimento indicativi della qualità dell'acqua (articolo 3, paragrafo 2 e allegato I) - gli enterococchi intestinali sono "correlati" alla gastroenterite e l'Escherichia coli è il componente principale delle precedenti forme di coli fecali.
La classificazione delle acque di balneazione segue quattro categorie: scarsa, sufficiente, buona o eccellente. Tutte le acque di balneazione devono essere almeno di qualità "sufficiente". Vengono adottate misure per aumentare il numero delle acque di balneazione classificate come "eccellenti" o "buone" (articolo 5, paragrafi 1 e 3). In caso di classificazione delle acque di qualità "scarsa", le autorità nazionali devono adottare misure di gestione "adeguate", tra cui un divieto di balneazione o un avviso che sconsiglia la balneazione (che diventa permanente dopo cinque anni consecutivi), l'individuazione delle cause e dei motivi di tale livello di qualità e le misure adeguate necessarie per prevenire, ridurre o eliminare le cause dell'inquinamento (articolo 5, paragrafo 4).