Trattamento delle acque reflue urbane
La direttiva 21 maggio 1991, no. 91/271, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ([1991] GU L135/40), una delle più note in tutta la normativa ambientale, stabilisce requisiti in materia di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane e di trattamento e scarico delle acque reflue di taluni settori industriali (art. 1), combinando obiettivi di qualità e valori limite di emissione.
Gli agglomerati con un "popolazione equivalente" (p.e.) superiore a 15.000 abitanti avrebbero dovuto dotarsi di reti fognarie urbane al più tardi entro il 31 dicembre 2000, mentre quelli con un equivalente popolazione superiore a 2.000 entro il 2005 (art. 4). Ai fini della direttiva, '1 p.e. (popolazione equivalente)' significa che il carico organico biodegradabile ha una domanda biochimica di ossigeno (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno per cinque giorni (art. 2, paragrafo 6). Tali reti fognarie devono tener conto delle esigenze di trattamento delle acque reflue e la loro progettazione, costruzione e manutenzione devono essere condotte "adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi" (allegato I-A). La Corte di Giustizia ha stabilito che le acque reflue che fuoriescono da una rete fognaria gestita da un'impresa di fognatura pubblica costituiscono rifiuti ai sensi della legislazione comunitaria sui rifiuti. Mentre l'ambito di applicazione di tale normativa sui rifiuti esclude in generale le acque reflue, ciò avviene solo "nella misura in cui sono contemplati da altra normativa comunitaria" (attualmente, l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/98 del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive [2008] GU L 312/3). Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la direttiva 91/271 non sia "un'altra normativa ai sensi della legislazione sui rifiuti, in quanto tale normativa dovrebbe comprendere disposizioni precise che ne organizzino la gestione come rifiuti e garantiscano un livello di protezione almeno equivalente a quello risultante dalla legislazione sui rifiuti".
Per la Corte, infatti, la direttiva 91/2001 non garantisce tale livello di protezione e si limita a stabilire, per quanto riguarda le perdite di acque reflue, l'obbligo di prevenire il rischio di tali perdite in sede di progettazione, costruzione e manutenzione del sistema di raccolta in relazione allo smaltimento dei rifiuti o alla decontaminazione del suolo contaminato (causa C-252/05, Thames Water utilities, Racc. 2007, pag. I-03883, par. 32-38). Qualora l'istituzione di una rete fognaria non sia giustificata, sia perché non produrrebbe benefici ambientali, sia perché comporterebbe costi eccessivi, si può ricorrere a sistemi individuali o ad altri sistemi appropriati, purché raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale (articolo 3). Si sono verificati ritardi significativi nell'attuazione di tale obbligo.