Normativa Europea in materia di protezione della natura: La protezione delle specie e dei siti

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INHALT

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Panoramica del regime UE di protezione della natura
Obiettivi comuni di conservazione

 

Gli obiettivi specifici di entrambe le direttive mirano a creare un quadro di conservazione per le specie, gli habitat e i siti protetti dalle direttive:

  • A. Con la garanzia che i siti più importanti siano protetti e gestiti e costituiscano un insieme coerente collegato alla rete Natura 2000, istituita per le specie e i tipi di habitat elencati negli allegati I e II della direttiva Habitat e nell'allegato I della direttiva Uccelli, nonché per gli uccelli migratori. Si tratta di siti di importanza comunitaria (SIC) adottati dalla Commissione e successivamente designati dagli Stati membri come zone speciali di conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva Habitat e zone di protezione speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri ai sensi della direttiva Uccelli.
  • B. Le direttive impongono e incoraggiano inoltre gli Stati membri ad adottare misure di conservazione degli habitat al di là della rete Natura 2000.
  • C. Gli Stati membri devono istituire un rigoroso regime di protezione per tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico e le altre specie minacciate di estinzione elencate nell'allegato IV della direttiva Habitat, sia all'interno che all'esterno dei siti Natura 2000. Alcune specie di uccelli elencate nell'allegato II possono essere cacciate e altre specie elencate nell'allegato V della direttiva Habitat possono essere sfruttate, ma gli Stati membri devono garantire che tale sfruttamento sia sostenibile e non comprometta gli sforzi di conservazione.
  • D. Gli Stati membri devono inoltre garantire un'adeguata conoscenza, disponibilità di dati e consapevolezza per sostenere l'attuazione delle direttive.

Per quanto riguarda l'applicazione di entrambe le direttive, il recepimento e l'attuazione delle loro disposizioni hanno comportato notevoli difficoltà. In risposta alla mancata comunicazione delle misure nazionali di recepimento, la Commissione ha avviato 68 procedure di infrazione, 23 delle quali riguardano solo la direttiva Uccelli, 14 solo la direttiva Habitat e 31 entrambe. I controlli di conformità delle misure nazionali di recepimento di entrambe le direttive hanno dato luogo a 43 procedure di infrazione relative alla direttiva Uccelli, 39 casi alla direttiva Habitat e 15 casi riguardanti entrambe le direttive. Tutte queste procedure sono state chiuse a seguito delle misure legislative adottate dagli Stati membri per recepire correttamente entrambe le direttive.

In tutti gli Stati membri si sono verificati ritardi nella selezione dei siti da designare come SIC e ZPS, il che ha causato ritardi nell'adozione dei SIC da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all' all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva Habitat. Ciò ha avuto un effetto a cascata anche in termini di tempi di designazione delle ZSC, ai sensi dell' dell'articolo 4, paragrafo 4, nonché della definizione delle necessarie misure di conservazione ai sensi dell' dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva Habitat. Inoltre, l'errata selezione dei siti ha portato all'insorgere di numerosi contenziosi, anche davanti alla CGUE. Ad esempio, nella causa C-141/14, Commissione contro Bulgaria, la Corte di Giustizia UE ha rimarcato, tra altri punti, come la Bulgaria non avesse classificato come ZPS i territori più idonei rispetto a varie specie di uccelli, in particolare non includendo tutti i territori delle zone importanti per gli uccelli nella zona di protezione speciale nella regione di Kaliakra. Di conseguenza, l'approvazione di progetti in numerosi territori della zona importante per l'avifauna che copre la regione di Kaliakra, che invece sarebbero dovute essere classificate come ZPS, ha comportato una violazione degli obblighi derivanti dall'art. 4 della direttiva "Uccelli".

In caso di controversia in merito alla designazione del sito, il giudice nazionale può operare un rinvio pregiudiziale alla CGUE, sia per l'interpretazione del diritto dell'Unione, sia con riferimento alla validità degli atti dell'Unione (art. 267 TFUE), purché sussistano fondati argomenti per ravvisare prima facie la nullità del diritto dell'Unione. In tal caso, il giudice nazionale è tenuto a sospendere il procedimento e a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla validità dell'atto di diritto dell'Unione. Il medesimo giudice nazionale, quindi, non può mai adottare una decisione definitiva in contrasto con il diritto dell'Unione, a meno che la CGUE non l'abbia dichiarata invalida (Causa 314/85 Foto-Frost; Causa C-461/03 Gaston Schul Douane-expediteur, para. 15-25, Causa C-344/04, IATA and ELFAA, para. 27-32). Ad esempio, nella Causa C-281/16 Vereniging Hoekschewaards Landschap, il Consiglio di Stato olandese ha chiesto alla CGUE di pronunciarsi sulla validità di una decisione di attuazione della Commissione ai sensi della direttiva Habitat in merito alla riduzione delle dimensioni di un SIC. All'esito del procedimento, la CGUE ha ritenuto che la Commissione avesse esorbitato nell'esercizio del suo potere discrezionale. In particolare, i Paesi Bassi non avevano invocato l'esistenza di un "errore scientifico" nel momento in cui hanno presentato alla Commissione la loro proposta di ridurre le dimensioni del SIC; né, per contro, la Commissione aveva fornito alla CGUE alcuna prova scientifica conclusiva in grado di dimostrare che tale errore avesse viziato la proposta iniziale di ridimensionamento del sito. Pertanto, la Commissione non poteva legittimamente invocare l'esistenza di un errore scientifico iniziale per ridurre le dimensioni del SIC in occasione dell'aggiornamento dell'elenco dei SIC medesimi.

Sono state presentate numerose denunce alla Commissione in relazione a presunte carenze nell'attuazione di alcune disposizioni delle direttive sulla natura, in particolare per quanto riguarda la protezione e le garanzie procedurali applicabili ai siti Natura 2000 ai sensi dell' dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della direttiva Habitat e alle attività venatorie ai sensi dell' dell'articolo 7 della direttiva Uccelli. Alcune di queste denunce hanno portato all'avvio di procedure di infrazione per scorretta applicazione, oltre a quelle avviate dalla Commissione di propria iniziativa. Maggiori dettagli sono forniti nelle sezioni seguenti, in relazione a ciascuno degli obiettivi specifici delle direttive.