Beteiligung der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren

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Partecipazione del pubblico al panorama del diritto internazionale

 

Il diritto di partecipare al processo decisionale in materia ambientale. Le autorità pubbliche devono adottare disposizioni per consentire al pubblico interessato e alle organizzazioni non governative ambientaliste di formulare osservazioni, ad esempio, sulle proposte di progetti che hanno un impatto sull'ambiente o sui piani e programmi relativi all'ambiente; tali osservazioni devono essere prese in debita considerazione nel processo decisionale e devono essere fornite informazioni sulle decisioni finali e sulle relative motivazioni.

Il riconoscimento e sostegno ai processi di partecipazione pubblica è presente in veruni accordi a livello internazionale. Tra questi accordi, la Convenzione delle Nazioni Unite del 1994 sulla lotta contro la desertificazione (UNCCD), la Convenzione di Stoccolma del 2002 sugli inquinanti organici persistenti e il Protocollo di Cartagena del 2000 sulla bio-sicurezza alla Convenzione sulla diversità biologica sono i più favorevoli alla partecipazione pubblica, mentre la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e la Convenzione sulla diversità biologica (CBD) prevedono la partecipazione pubblica solo in termini più generali. Le convenzioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) riguardanti le attività nucleari, pur richiedendo che alcune informazioni siano rese disponibili al pubblico, nulla dicono specificamente sulla partecipazione pubblica. Gli articoli della Commissione di diritto internazionale (ILC) stabiliscono, inoltre, un dovere più debole di prevedere la partecipazione rispetto all'accesso a informazioni adeguate.

La Convenzione di Aarhus è l'accordo ambientale più avanzato anche nel garantire la partecipazione del pubblico, fissando standard minimi relativamente dettagliati per le diverse procedure di partecipazione. Mentre gli strumenti globali citati e gli accordi ambientali regionali per l'Africa e il Sud-Est asiatico si riferiscono alla partecipazione del pubblico solo in termini generali, la Convenzione di Aarhus prescrive, ad esempio, che il pubblico deve essere informato in una fase iniziale del processo decisionale, oltre a specificare le tipologie di informazioni da rendere disponibili in tali procedure.

È degno di nota il fatto che, nell’ambito della protezione dei diritti umani, le disposizioni che prevedono diversi diritti umani riconosciuti siano state interpretate come comprendenti anche il diritto ad essere debitamente consultati e di poter partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale. Il diritto di poter partecipare al processo decisionale è considerato parte del diritto al rispetto della vita familiare e privata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 8), un elemento del diritto di proprietà dalla Commissione Interamericana dei Diritti dell'Uomo, e parte del diritto ad un ambiente soddisfacente dalla Commissione Africana per i Diritti dell'Uomo e dei Popoli.

Nonostante i riferimenti negli accordi globali citati, attualmente si riscontra un sostegno meno pregnante per il diritto di partecipazione al processo decisionale in materia ambientale, rispetto a quello affermatosi in materia di accesso alle informazioni. I diversi accordi regionali e la giurisprudenza di alcuni organismi per i diritti umani denotano, d’altra parte, un sostegno chiaro a tali diritti partecipativi e procedurali nella maggior parte del mondo. Il sostegno a tali diritti nel diritto internazionale è, invece, più debole nel Pacifico e in Asia.