Competenza in materia matrimoniale
Il regolamento 2201/2003 definisce le norme di competenza che determinano lo Stato membro in cui può essere avviato il procedimento in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio. Si tratta solo di norme di competenza internazionale: sono le norme procedurali nazionali a determinare l'autorità giurisdizionale o il tribunale specifico competente per un dato caso all'interno di uno Stato membro.
Le norme di competenza internazionale presenti nella legislazione dello Stato membro non sono, di norma, applicabili se uno dei coniugi risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro, se ha la cittadinanza di uno Stato membro o se, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il proprio "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri (art. 6).
A titolo eccezionale, le norme nazionali sulla competenza internazionale entrano tuttavia in gioco qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente, in materia, ai sensi della disposizione sulla competenza residua di cui all’articolo 7.(vedere Domanda A. 2 delle sezioni nazionali). Tale norma è stata chiaramente definita dalla CGE nella causa Sundelind López (Causa C-68/07).
L’articolo 3 del regolamento Bruxelles II bis fissa sette criteri per assegnare la competenza alle autorità giurisdizionali degli Stati membri. Tali criteri non si collocano in alcun ordine gerarchico, ma intervengono in modo alternativo. L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dichiara d'ufficio la propria incompetenza, se investita di una controversia per la quale il regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al regolamento, è competente un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro (articolo 17). Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente, in virtù del regolamento, l'autorità giurisdizionale richiesta può acquisire la competenza sulla base delle proprie norme nazionali di procedura civile internazionale (competenza residua: art. 7, vedere Domanda A. 2 delle sezioni nazionali).
La disponibilità così ampia di criteri di competenza potrebbe portare alla situazione in cui più Stati membri siano competenti a trattare lo stesso caso. Una volta avviati diversi procedimenti in più Stati membri in merito allo stesso matrimonio, si applica la norma della litispendenza di cui all'articolo 19.1. Tale norma interviene anche nei casi in cui le azioni del primo e del secondo procedimento divergano, e un procedimento si occupi di separazione personale e l’altro di divorzio o annullamento del matrimonio.
La disposizione in materia di litispendenza applica la regola prior tempore. L’autorità giurisdizionale successivamente adita deve sospendere il procedimento fino all’accertamento della competenza a trattare il caso dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita. In questo caso, l'autorità giurisdizionale preventivamente adita tratta il caso e l'autorità giurisdizionale successivamente adita declina la propria competenza a favore della prima. In tal caso, la parte che ha proposto l’azione in questione dinanzi all'autorità giurisdizionale successivamente adita può proporre la stessa azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita. L’articolo 16 determina quando un’autorità giurisdizionale si considera adita.
I criteri di competenza di cui all’articolo 3 possono essere classificati in base al fattore principale utilizzato come criterio di competenza, residenza abituale o cittadinanza.