Requisiti
Il regolamento limita l'importazione di mercurio e di alcune miscele di mercurio nell'UE. È vietata anche l'esportazione di mercurio verso paesi al di fuori dell'UE. Il regolamento comprende anche norme su alcuni tipi di prodotti contenenti mercurio, sull'uso dell'amalgama, sull'uso del mercurio nelle attività industriali e sulle modalità di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti di mercurio. In particolare, il mercurio e i composti del mercurio, sia in forma pura che in miscela, provenienti da una qualsiasi delle grandi fonti, devono essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti e devono essere smaltiti senza mettere in pericolo la salute umana o danneggiare l'ambiente. Tale smaltimento non deve portare ad alcuna forma di recupero del mercurio. Gli impianti di stoccaggio temporaneo devono essere dedicati e attrezzati a questo scopo. Gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneodei rifiuti di mercurio devono, non appena i rifiuti di mercurio escono dallo stoccaggio temporaneo, rilasciare un certificato che confermi che i rifiuti di mercurio sono stati inviati a un impianto che effettua operazioni di smaltimento.
Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione delle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.