Normativa Europea in materia di protezione della natura: La protezione delle specie e dei siti

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Protezione delle specie nell'ambito della direttiva Uccelli
Caccia, cattura o uccisione di uccelli

 

Per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva Uccelli, nel 1994 la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-435/9243 ha concluso che durante questi periodi deve essere garantita la protezione completa delle specie cacciabili. Ciò ha portato all'elaborazione del documento Key Concept, avviato dal comitato ORNIS nel 1998 per riconoscere la necessità di avere un'interpretazione più chiara dell'articolo 7, paragrafo 4 e delle modalità di applicazione. Il documento contiene le date (in decenni - periodi di 10 giorni) del periodo riproduttivo e, per gli uccelli migratori, la migrazione prematrimoniale per ciascuna specie dell'allegato II per Stato membro. Il documento finale "Key Concepts of Article 7(4) of Directive 79/409/EEC" (Concetti chiave dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 79/409/CEE), completato nel 2001, riguardava 15 Stati membri.

Con l'adesione di altri 12 Stati membri e l'accumulo di dati supplementari, è stato necessario aggiornare il documento Key Concepts. Questo processo è stato avviato dalla Commissione europea all'inizio del 2008, seguito da una seconda consultazione aperta alle parti interessate nell'ottobre 2008. Questa seconda consultazione è stata ritenuta necessaria a causa delle lacune nei dati e per dare agli Stati membri la possibilità di verificare i dati forniti per il proprio paese. L'ultima versione del documento è stata completata nel 2009 e resa disponibile sul sito web della DG Ambiente all'inizio del 2010.
Tuttavia, la Commissione europea riconosce che la versione 2009 del Key Concepts documento può essere aggiornato regolarmente, per tenere conto delle conoscenze emergenti dai moderni metodi di ricerca e monitoraggio e, potenzialmente, dagli effetti del cambiamento climatico sulla fenologia. Nel marzo 2012 una "Proposal for a methodology for the regular updating of the Key concepts of Article 7(4) of the Birds Directive (Proposta di metodologia per l'aggiornamento periodico dei concetti chiave dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva Uccelli) è stata inclusa nella relazione finale di BirdLife International e FACE per la Commissione europea con il titolo Methodology for bird species recovery planning in the European Union" (Metodi di pianificazione per il recupero delle specie di uccelli nell'Unione Europea). In questo contesto, nell'agosto 2014 è stata pubblicata la nuova versione dei Concetti chiave dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 79/409/CEE - Periodo di riproduzione e migrazione prematrimoniale delle specie di uccelli di cui all'allegato II nei 28 Stati membri".

Tale relazione presenta informazioni sui tempi del periodo riproduttivo e del periodo di migrazione prenuziale per le specie di uccelli elencati nell'allegato II della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE) nei 28 Peasi dell'UE. L'allegato II elenca le specie di uccelli che, per livello di popolazione, distribuzione geografica e tasso di riproduzione, possono essere cacciate in tutta la Comunità (parte 1) o negli Stati membri per i quali sono indicate (parte 2). Il presente documento è una versione aggiornata ed estesa della relazione originale "Key Concepts" pubblicata nel settembre 2001. Dalla pubblicazione della relazione originale, 13 nuovi Paesi sono diventati membri dell'UE. Inoltre, dal 2001 sono inoltre disponibili per l'intera UE numerose nuove informazioni sulle dimensioni e sulle tendenze demografiche. Tale relazione intende aggiornare la versione dell'ottobre 2009 (che comprendeva informazioni sui nuovi Stati membri dell'UE-12 e nuove informazioni sullo stato delle specie nei 15 Stati membri coinvolti nella prima versione) con i dati della Croazia. Tuttavia, per il futuro rimane necessario un aggiornamento approfondito del documento per tener conto dei dati più recenti per tutti gli Stati membri.

Articolo 8:
  • 1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all'allegato IV, lettera a).
  • 2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto e alle condizioni indicati all'allegato IV, lettera b).

Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva Uccelli, gli Stati membri devono vietare tutte le forme di cattura o uccisione non selettiva e su larga scala degli uccelli, in particolare i metodi elencati nell'allegato IV della direttiva Uccelli. In questo contesto, la Commissione ha sostenuto l'elaborazione di piani di gestione europei per diverse specie cacciabili che sono considerate in uno stato di conservazione sfavorevole, come la pettegola.
Tali piani dovrebbero aiutare gli Stati membri ad adempiere agli obblighi previsti dalla direttiva. Tuttavia, esse non sono vincolanti e non impegnano gli Stati membri al di là degli impegni giuridici esistenti ai sensi della presente direttiva.