Combatting waste crime

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Direttiva UE sulla criminalità ambientale
L'obbligo di criminalizzazione riguarda

 

La maggior parte di questi reati ambientali includono la circostanza della morte o gravi lesioni o danni alle persone o all'ambiente. In questi casi, l azione (o omissione) da sola non è considerata un reato. La suddetta enumerazione conferma che il "reato ambientale" è un concetto ampio, che comprende comportamenti molto diversi, non tutti sono inclusi nell'articolo 3 della direttiva. Ad esempio, i reati riguardanti la sicurezza alimentare o il benessere degli animali non sono trattati nella direttiva.

Ai sensi degli articoli 6 e 7, la direttiva introduce un sistema di responsabilità delle persone giuridiche e chiede agli Stati membri di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. La questione delle sanzioni penali è stata sollevata sulla scia della sentenza C-176/03, che metteva in dubbio il fatto che la competenza dell’UE in materia di diritto penale fosse limitata alla sola definizione dei reati, ovvero estesa anche all’entità delle sanzioni penali. Click here for more information! Il problema è stato nuovamente risolto dinanzi alla Corte di Giustizia dopo che la Commissione ha contestato la legittimità dell'adozione di uno strumento, adottato nell’ambito del terzo pilastro (anziché del primo pilastro), in materia di inquinamento provocato dalle navi. In questo caso, i giudici lussemburghesi hanno nuovamente condiviso il parere della Commissione, chiarendo al tempo stesso che la competenza della Comunità in materia di diritto penale non si estende alla determinazione del tipo e del livello delle sanzioni (C-440/05, Commissione contro Consiglio, par. 70).

L'articolo 3, lettere b) e c), criminalizza la raccolta, il trasporto, il recupero, la spedizione e lo smaltimento dei rifiuti in violazione delle norme UE. Tuttavia, non viene fatto alcun riferimento ai fenomeni della criminalità organizzata (OCG) o della corruzione. Gli articoli 5 e 7 richiedono l'imposizione di "sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive" - tuttavia limitatamente alle persone fisiche. Non vi è alcuna indicazione di sanzioni minime o massime, lasciando agli Stati membri un'ampia discrezionalità. La mancanza di un regime sanzionatorio uniforme rende la direttiva debole e inefficace: ogni Stato membro può interpretare l'articolo 5 in modo diverso, portando così potenzialmente alla creazione di "paradisi dell'inquinamento".

In generale, il problema delle disposizioni della presente direttiva non è tanto la varietà di sanzioni applicabili nei diversi Stati membri, quanto il fatto che la mera decisione di procedere all’incriminazione di specifiche condotte non eserciti alcuna influenza né sulle decisioni dei pubblici ministeri di respingere casi particolari di reati ambientali, né sui poteri discrezionali del giudice di decidere in merito alle sanzioni penali applicabili. Click here for more information!