Applicazione del diritto dell'Unione europea da parte del giudice nazionale
Interpretazione conforme
L'effettiva applicazione del diritto UE non può essere garantita solo dall'UE e dai suoi tribunali. Essa dipende fortemente dai tribunali nazionali e dai singoli individui che avviano procedimenti dinanzi a tali tribunali per far valere i loro diritti ai sensi del diritto dell'UE. (causa 26/62 Van Gend & Loos).
Interpretazione conforme
Il diritto comunitario deve essere applicato dal giudice nazionale perché ha la precedenza sul diritto interno. (causa 6/64 Costa gegen E.N.E.L.; causa C-409/06 Winner Wetten, par. 53). I giudici nazionali sono pertanto tenuti a interpretare il loro diritto nazionale, per quanto possibile, in conformità con i requisiti del diritto dell'Unione. Ciò può anche comportare una modifica della giurisprudenza consolidata, se necessario, qualora essa si basi su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli obiettivi di una direttiva (causa C-441/14, DI, par. 33).
Il significato e la portata dei termini per i quali l'UE non fornisce alcuna definizione devono essere determinati considerando il loro significato abituale nel linguaggio comune, tenendo conto anche del contesto in cui si verificano e delle finalità delle norme di cui fanno parte (causa C-184/14 A, par. 32).
Nella causa C-585/10 Møller la CGUE ha notato che il termine "scrofa" non ha un significato univoco in tutte le lingue ufficiali. Ha deciso per un'interpretazione che equipara le scrofette alle scrofe poiché, per gli impianti industriali che hanno un notevole potenziale di inquinamento, sia le scrofe che le scrofette comportano lo stesso effetto sull'ambiente.
La CGUE è generalmente favorevole a dare un'interpretazione autonoma ai concetti utilizzati nella legislazione dell'UE, con alcune eccezioni quando gli Stati membri godono di una certa discrezionalità (causa C-81/96 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland , relativa alla questione del momento in cui viene concessa un'autorizzazione). Tuttavia, per quanto riguarda le finalità delle norme e lo schema generale di protezione dell'ambiente, ogni eventuale deroga deve essere interpretata in senso restrittivo, sia nel diritto nazionale che in quello dell'UE.
L'interpretazione delle deroghe alla protezione della natura da parte della CGUE è deliberatamente restrittiva (cfr. cause C-304/05 Kommission gegen Italien, par. 82). La CGUE richiede in questo senso un "recepimento fedele", termine che utilizza esclusivamente in questo e mai in altri settori del diritto comunitario (per la direttiva "Uccelli", cfr. cause C-38/99 Commissione contro Francia, par. 53; per la direttiva Habitat, cause C-6/04, Commissione c. Regno Unito, par. 256). Analogamente, nella cause C-304/15, Commissione c. Regno Unito, la Corte di giustizia ha interpretato in modo restrittivo la condizione per la quale i grandi impianti di combustione possano beneficiare di una deroga ai limiti sulle emissioni in atmosfera ai sensi della direttiva 2010/75/UE, in quanto tale interpretazione sarebbe sostenuta in particolare da una nota a piè di pagina e dall'obiettivo generale della direttiva.
Il principio di interpretare il diritto nazionale in conformità con il diritto dell'Unione europea incontra, comunque, taluni limiti. In particolare, tale principio non può fungere da base per un'interpretazione del diritto nazionale operata contra legem, bensì richiedendo, per quanto possibile, che sia preso in considerazione l'intero corpus del diritto nazionale e che siano applicati i metodi interpretativi riconosciuti dal diritto nazionale, al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione europea e di raggiungere un risultato coerente con l'obiettivo che esso persegue. In breve, l'interpretazione deve anche garantire la piena efficacia del diritto dell'UE (causa C-573/17 Poplawski, par. 53-55).
Nella causa C-167/17 Klohn la CGUE ha concluso che gli Stati membri sono tenuti a interpretare il diritto nazionale nella misura più ampia possibile, in modo tale che non si debba impedire alle persone di proporre un ricorso o un’azione in materia ambientale a causa dell'onere finanziario che ne potrebbe derivare.