Legislazione sulla qualità dell'aria

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Soglie di allarme e valori limite per taluni inquinanti di cui all'articolo 13
Soglie di allarme (2/2)

 

Una volta elaborato il piano d'azione, gli Stati membri hanno l'obbligo di informare il pubblico sul contenuto e sull'attuazione di questo piano d'azione a breve termine. Queste informazioni - che chiaramente devono essere preferibilmente disponibili a livello locale, sul territorio in cui è stata superata la soglia di allarme - devono essere indirizzate non solo al pubblico in generale, ma anche alle organizzazioni competenti, come le organizzazioni ambientaliste e dei consumatori, gli enti sanitari competenti, le organizzazioni che rappresentano gli interessi di gruppi di popolazione sensibili e le associazioni di categoria industriali. Lo scopo di quest'obbligo è quello di consentire un ampio dibattito pubblico su quali misure sarebbero più appropriate ed efficaci con riferimento all'attuazione del piano, anche se ovviamente le opinioni potranno variare al riguardo.