Combatting waste crime

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Definizione di rifiuto pericoloso

 

La direttiva 2008/98 individua i rifiuti pericolosi, che definisce come rifiuti esplosivi, ossidanti, "altamente infiammabili", infiammabili, irritanti (cioè che, se inalati o ingeriti o se penetrano nella pelle, possono comportare rischi limitati per la salute), tossici (che allo stesso modo possono eventualmente comportare "rischi gravi, acuti o cronici per la salute e persino la morte"), cancerogeni, corrosivi, infettivi, ... e anche, senza impatto sulla salute umana, purché "ecotossici" (articolo 3, paragrafo 2 e allegato III).

Durante il trasporto, il deposito o il trattamento, i rifiuti pericolosi devono essere identificati, deve essere conservata una registrazione cronologica della loro natura e origine, nonché altre informazioni pertinenti e, più di ogni altra cosa, devono essere separati per categoria. I rifiuti pericolosi non devono essere mescolati con altre categorie di rifiuti pericolosi né con altri rifiuti, sostanze o materiali (articolo 18 e articolo 35 direttiva quadro sui rifiuti).

Le operazioni di gestione dei rifiuti pericolosi devono essere "effettuate in condizioni che garantiscano la protezione dell'ambiente e della salute umana", oltre a soddisfare i requisiti previsti per gli altri tipi di rifiuti (articolo 17). La tracciabilità dei rifiuti pericolosi deve essere garantita dalla loro produzione alla destinazione finale. Essa deve essere controllata, soprattutto quando i rifuti sono in possesso del loro produttore, nonché dello stabilimento e dell'impresa che svolge le attività di raccolta e trasporto a titolo professionale. Come i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi, questi soggetti devono tenere un registro in ordine cronologico di ogni operazione relativa a tali rifiuti e i loro dati (art. 35).

Esiste un "divieto" di miscelazione dei rifiuti pericolosi, sia con altre categorie di rifiuti pericolosi che con altri rifiuti, sostanze e materiali, derogabile solo previa apposita autorizzazione. Tale deroga può operare solo in assenza di impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente e nel rispetto delle migliori tecniche disponibili (BAT) (articolo 18). Nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti pericolosi devono essere trattati in conformità alle norme internazionali ed europee in vigore. Anche se trasferiti all'interno di uno Stato membro, i rifiuti pericolosi devono essere accompagnati da un documento di identificazione che riporti i dati pertinenti (articolo 19).