Combatting waste crime

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Tipi di obblighi, operazioni di gestione dei rifiuti, responsabilità di gestione dei rifiuti
Le responsabilità degli operatori economici coinvolti

 

Le responsabilità degli operatori economici coinvolti sono rafforzate dal principio della responsabilità estesa del produttore.

Responsabilità in materia di gestione dei rifiuti in generale
La responsabilità primaria dei detentori di rifiuti è quella di consegnare i rifiuti a raccoglitori o commercianti privati o pubblici, a meno che i detentori stessi non siano essi stessi uno stabilimento o un'impresa che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti in conformità delle norme applicabili (articolo 13 e articolo 15, paragrafo 1). Tuttavia, la stessa responsabilità del detentore dei rifiuti si applica anche al "produttore iniziale o altro detentore" (articolo 15, paragrafo 1); e ciò indipendentemente dal fatto che tale persona sia o meno in possesso dei rifiuti (articolo 3, paragrafo 5 e articolo 3, paragrafo 6). Va sottolineato che il "produttore di rifiuti" in questione non corrisponde al produttore del prodotto da cui provengono i rifiuti, ma piuttosto, secondo le stesse direttive, alla persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti)" (articolo 3, comma 5).

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che la responsabilità di provvedere alla gestione dei rifiuti sia sostenuta parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano condividere tale responsabilità.” (Articolo 15, par. 3).

Il ruolo dei precedenti detentori, del produttore del rifiuto, o persino del soggetto che ha dato origine al prodotto da cui si sono generati i rifiuti, è sovente rilevante, specialmente quando l’ultimo detentore dei rifiuti dovesse trovarsi in situazione d’insolvenza. Pertanto, nel caso in cui il detentore attuale del rifiuto dovesse ritrovarsi insolvente, tradizionalmente si guarda al soggetto potenzialmente responsabile. La direttiva 2008/98 prevede che secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti” (Articolo 14, par. 1). Diversamente, viene rimesso agli Stati membri di decidere se i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto dal quale provengono i rifiuti, e se i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi” (Articolo 14, par. 2).

L'attuale situazione giuridica testé descritta è piuttosto regressiva, rispetto al regime precedente, con riferimento alla ricerca di un soggetto responsabile. La Corte di Giustizia aveva deciso, ai sensi della precedente direttiva (direttiva 75/442), che, quando le cattive condizioni degli impianti di stoccaggio di una stazione di servizio e le conseguenti perdite di idrocarburi da essi derivanti possano essere attribuite ad un'inosservanza degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa petrolifera che rifornisce tale stazione di servizio, o a altre azioni che potrebbero rendere responsabile tale compagnia petrolifera, le sue attività potrebbero essere considerate suscettibili di "produrre rifiuti" derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. La Corte di Giustizia si è basata sulla disposizione della precedente direttiva che, in un caso del genere, faceva esplicito riferimento al principio "chi inquina paga" (causa C-1/03, Procedimento penale contro Paul Van de Walle, Daniel Laurent, Thierry Mersche Texaco Belgium SA., par. 60-61). La Corte di Giustizia ha sviluppato ulteriormente questa logica di fondo nel caso Erika, con riferimento allo sversamento accidentale di idrocarburi in mare. La Corte ha stabilito che il venditore della merce al destinatario finale, che a tal fine ha noleggiato la nave affondata, non solo ha prodotto i rifiuti, ma ha anche contribuito con il suo comportamento al rischio che si verificasse l'inquinamento causato dal naufragio della nave (causa C-188/07, Commune de Mesquer contro Total France SA e Total International Ltd., par. 73-82).