Aree sensibili
Un'altra importante disposizione è quella dell'articolo 5, la quale stabilisce un requisito aggiuntivo specifico che si applica alle "aree sensibili". Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in tali aree sensibili, a un "trattamento più spinto", detto talvolta "trattamento terziario", per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 p.e. (articolo 5, paragrafo 2). In linea di massima, le aree sensibili sono costituite da corpi idrici dolci, estuari e acque costiere "che risultano eutrofiche o che nel prossimo futuro potrebbero diventare eutrofiche se non si interviene a livello protettivo", acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile "che potrebbero contenere una concentrazione eccessiva di nitrati (...) se non si interviene", e, in base a una sorta di "clausola di salvaguardia", tutte le altre "aree che necessitano di un trattamento complementare a quello previsto dall'articolo 4 al fine di conformarsi alle prescrizioni delle direttive del Consiglio."(Allegato II).
Le acque devono essere designate come aree sensibili solo se gli scarichi contribuiscono alla natura eutrofica dell'ambiente acquatico o al rischio che le acque diventino eutrofiche. In un determinato caso, l'esistenza di un nesso causale tra l'apporto di nutrienti e la crescita accelerata del fitoplancton è stata considerata sufficientemente probabile da richiedere l'adozione di misure basate sul principio di precauzione, anche se il modello ecologico su cui si basava non era perfetto (causa C-282/02, Commissione contro Francia, [2004] ERC I-8573, par. 34). Ad esempio, sono state riscontrate aree sensibili ai fini dell'obbligo di un trattamento più rigoroso per l'intero territorio finlandese (causa C-335/07, Commissione contro Finlandia, Racc. 2009, pag. I-9459, par. 31) e per l'intero territorio svedese (causa C-438/07, Commissione contro Svezia, Racc. 2009, Racc. 2009, pag. 45-47). L'Italia è stata ritenuta inadempiente poiché non sottoponeva le acque reflue urbane dell'area di Milano a un trattamento più spinto del normale trattamento secondario, sebbene fossero scaricate nelle aree sensibili del Delta del Po e nelle aree costiere dell'Adriatico nord-occidentale: né faceva differenza se le acque reflue scaricano direttamente in un'area sensibile anziché indirettamente, ad esempio attraversando il bacino del Po (causa C-396/00, Commissione contro Italia, Racc. 2002, pag. I-3949). Tuttavia, gli scarichi diretti o indiretti provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati nello stesso bacino idrografico di un'area sensibile sono tenuti a soddisfare i requisiti applicabili alle aree sensibili, solo nella misura in cui tali scarichi contribuiscono all'inquinamento di tale area e si stabilisce un nesso causale tra tali scarichi e l'inquinamento delle aree sensibili (causa C-335/07, Commissione contro Finlandia, Racc. 2009, pag. 41-44; causa C-438/07, Commissione contro Svezia, supra).