Attività di monitoraggio devono essere poste in essere
Attività di monitoraggio devono essere poste in essere, e gli Stati membri devono fornire alla Commissione tutte le informazioni rilevanti concernenti le metodologie di monitoraggio utilizzate. I campioni su 24 ore o proporzionali alla portata devono essere raccolti “nel medesimo punto, esattamente definito, allo sbocco e, se necessario, all'entrata dell'impianto di trattamento per controllare la loro conformità con i requisiti alle acque reflue scaricate specificati nella presente direttiva.” Il numero minimo annuale di campioni deve essre determinato sulla base della dimensione dell’impianto di trattamento e raccolti a intervalli regolari durante l’anno conformemente con una specifica tabella, e sulla base del livello di p.e. (allegato I, sezione D, punto 3). Il Secondo la Corte di Giustizia, laddove tali previsioni si riferiscono a “un obbligo continuativo, inteso a garantire che gli scarichi rispondano «nel tempo» ai requisiti di qualità che devono essere soddisfatti a partire dall’attivazione dell’impianto di trattamento”, esse non richiedono che i campioni vengano raccolti lungo un intero anno, e “qualora uno Stato membro sia in grado di presentare un campione corrispondente alle prescrizioni previste all’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271, gli obblighi derivanti dall’articolo 4 di quest’ultima devono essere ritenuti soddisfatti.” (case C-398/14, Commissione contro Portogallo, ECLI:EU:C:2016:61).
Gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie e negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane sono soggetti a regolamenti e/o autorizzazioni preventive sulla base di ulteriori requisiti (art. 11). Essi devono, in particolare, essere sottoposti a un pretrattamento ai seguenti fini:
- proteggere la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;
- garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le relative attrezzature non siano danneggiati;
- garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non siano ostacolati;
- garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano effetti negativi sull'ambiente, o impediscano alle acque di ricezione di conformarsi ad altre direttive comunitarie e che i fanghi possano essere smaltiti in sicurezza in modo accettabile per l'ambiente (allegato I, lettera c).