EU Water Law

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Attività di monitoraggio devono essere poste in essere

 

Attività di monitoraggio devono essere poste in essere, e gli Stati membri devono fornire alla Commissione tutte le informazioni rilevanti concernenti le metodologie di monitoraggio utilizzate. I campioni su 24 ore o proporzionali alla portata devono essere raccolti “nel medesimo punto, esattamente definito, allo sbocco e, se necessario, all'entrata dell'impianto di trattamento per controllare la loro conformità con i requisiti alle acque reflue scaricate specificati nella presente direttiva.” Il numero minimo annuale di campioni deve essre determinato sulla base della dimensione dell’impianto di trattamento e raccolti a intervalli regolari durante l’anno conformemente con una specifica tabella, e sulla base del livello di p.e. (allegato I, sezione D, punto 3). Il Secondo la Corte di Giustizia, laddove tali previsioni si riferiscono a “un obbligo continuativo, inteso a garantire che gli scarichi rispondano «nel tempo» ai requisiti di qualità che devono essere soddisfatti a partire dall’attivazione dell’impianto di trattamento”, esse non richiedono che i campioni vengano raccolti lungo un intero anno, e “qualora uno Stato membro sia in grado di presentare un campione corrispondente alle prescrizioni previste all’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271, gli obblighi derivanti dall’articolo 4 di quest’ultima devono essere ritenuti soddisfatti.” (case C-398/14, Commissione contro Portogallo, ECLI:EU:C:2016:61).

Gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie e negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane sono soggetti a regolamenti e/o autorizzazioni preventive sulla base di ulteriori requisiti (art. 11). Essi devono, in particolare, essere sottoposti a un pretrattamento ai seguenti fini:

  • proteggere la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;
  • garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le relative attrezzature non siano danneggiati;
  • garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non siano ostacolati;
  • garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano effetti negativi sull'ambiente, o impediscano alle acque di ricezione di conformarsi ad altre direttive comunitarie e che i fanghi possano essere smaltiti in sicurezza in modo accettabile per l'ambiente (allegato I, lettera c).
Le acque reflue biodegradabili provenienti da alcune industrie di trasformazione alimentare devono, inoltre, rispettare le condizioni stabilite da regolamenti precedenti e/o autorizzazioni specifiche sulla base di requisiti specifici (articolo 13).