EU Water Law

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Scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

 

Oltre all'obbligo di sottoporre gli scarichi a un trattamento adeguato (imposto agli Stati membri dall'articolo 4) e a quello relativo all’adozione di un trattamento più rigoroso in previsione di uno scarico in zone vulnerabili (previsto dall'articolo 5), tali scarichi devono essere conformi ai requisiti dell'allegato I-B. Ad esempio, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono soddisfare requisiti quantificati per quanto riguarda la domanda biochimica di ossigeno, la domanda chimica di ossigeno e il totale dei solidi sospesi (allegato I, tabella 1). La Corte di Giustizia ha recentemente specificato tali obblighi. In particolare, la Corte ha stabilito che la necessità di conformità degli scarichi ai requisiti di cui all'allegato I-B, non implica il prelievo di campioni per un anno intero né con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 4, che impone agli agglomerati interessati di sottoporre le acque reflue a un trattamento adeguato (Causa C-398/14, Commissione contro Portogallo, ECLI:EU:C:2016:61, par. 45), né con riferimento a quello, imposto dall'articolo 5, che tali acque siano sottoposte a un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 prima di essere scaricate in aree vulnerabili (Causa C-38/15, Commissione contro Spagna, ECLI:EU:C:2016:156, par. 24).

Gli impianti di trattamento di acque reflue devono essere sviluppati in conformità a tali requisiti, al fine di garantire che “la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati (…) siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali”; in particolare, tali attività devono prendere in debita considerazione le variazioni stagionali di carico (Art. 10).