Direttiva nitrati
Zone rese vulnerabili dai nitrati
La direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ([1991] GU L375/1), integra la direttiva 91/271 per quanto riguarda lo scarico di taluni inquinanti provenienti da fonti agricole. Essa ha lo scopo di ridurre l'inquinamento delle acque causato o indotto dai nitrati provenienti da fonti agricole e di prevenire ulteriormente tale inquinamento (art. 1). A tal fine, essa combina entrambi gli approcci degli obiettivi di qualità e dei valori limite di emissione richiedendo, se necessario, misure più severe (§ 2), in zone da determinare a tal fine (§ 1).
Zone rese vulnerabili dai nitrati
Gli Stati membri devono designare come "zone vulnerabili" tutte le zone note del loro territorio che drenano acque in cui la concentrazione di nitrati supera determinate soglie, oltre a quelle che potrebbero essere interessate dall'inquinamento (articoli 3 e 6), indipendentemente dalla possibilità o meno di porre rimedio all'inquinamento alla fonte e dall'importanza dell'estrazione dell'acqua in questione.
Tale obbligo ha dato origine a una serie rilevante di contenziosi, anche fino a poco tempo fa. Gli Stati membri dovevano procedere a tale designazione entro un periodo di due anni dall’entrata in vigore della direttiva (art. 3, comma 2), e poi, se necessario, "rivedono o completano le designazioni di zone vulnerabili almeno ogni quattro anni, per tener conto di cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione." (art. 3, comma 4). In entrambe le situazioni, gli Stati membri erano tenuti a procedere a notificare i provvedimenti alla Commissione entro sei mesi. Ad esempio, la Francia non ha nemmeno tentato di contestare la violazione di tale obbligo nel 2013, poiché non è stata in grado di dare seguito alla revisione delle zone vulnerabili, annunciata nel 2007, che prevedeva la designazione di altre dieci zone (causa C-193/12, Commissione contro Francia ECLI:EU:C:2013:394; cfr. anche causa C-149/14, Commissione contro Grecia, ECLI:EU:C:2015:264).
Gli Stati membri devono quindi individuare le acque dolci superficiali che contengono (o potrebbero contenere) una concentrazione superiore a quella massima applicabile di nitrati, nonché le acque sotterranee che contengono (o potrebbero contenere) più di 50 mg/l di nitrati, oltre ai laghi naturali d'acqua dolce, gli altri corpi idrici dolci, gli estuari, le acque costiere e le acque marine che risultano eutrofiche (o che in un prossimo futuro potrebbero diventarlo). In tutti questi casi, tale requisito si applica se esiste un rischio di eutrofizzazione nel prossimo futuro in caso di mancata attuazione dei programmi d'azione previsti dalla direttiva (allegato I; cfr. causa C-396/01, Commissione contro Irlanda, Racc. 2004, pag. I-02315, par. 44).