Direttiva nitrati
Il letame deve essere generalmente classificato come rifiuto ai sensi della legislazione sui rifiuti
Sebbene ciò non venga specificato dalla stessa direttiva 91/676, va sottolineato che il letame deve essere generalmente classificato come rifiuto ai sensi della legislazione sui rifiuti. Ciò comporta tutta una serie di conseguenze, tranne nel caso in cui il letame si possa annoverare nel campo di applicazione delle norme sui sottoprodotti, a loro volta soggette a condizioni molto rigorose. La direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive [2008] GU L 312/3), definisce la categoria giuridica dei rifiuti, prevedendo l'esclusione da tale categoria giuridica dei sottoprodotti e dei prodotti ottenuti da rifiuti recuperati. La direttiva quadro sui rifiuti stabilisce, inoltre, le principali norme applicabili alla gestione dei rifiuti. In base alla precedente legislazione sui rifiuti, la Corte di Giustizia ha stabilito che, laddove si possa dimostrare la qualifica di sottoprodotto, il liquame prodotto in un porcile e utilizzato come fertilizzante non deve essere qualificato come rifiuto (Causa C-113/12, Donal Brady contro l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, ECLI:EU:C:2013:627, par. da 52 a 57). Ai sensi della corrente direttiva quadro sui rifiuti, una sostanza o un oggetto ottenuto da un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, può essere considerato un sottoprodotto anziché un rifiuto, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: l'ulteriore uso dell'oggetto o della sostanza in questione deve essere certo; l’oggetto o la sostanza deve poter essere utilizzato "direttamente, senza ulteriori trattamenti diversi dalle normali pratiche industriali", dopo essere stato prodotto "come parte integrante di un processo di produzione"; e il suo ulteriore riutilizzo deve essere lecito, in quanto tale sostanza o oggetto soddisfa tutti i requisiti di prodotti analoghi, i requisiti di protezione dell'ambiente e della salute per il suo uso specifico e non comporterà impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana (articolo 5, paragrafo 1 direttiva quadro sui rifiuti).
Nel calcolo del fabbisogno di letame utilizzabile non è possibile tener conto delle varie perdite dovute all'evaporazione dell'ammoniaca e dell'azoto supplementare dovuto alla deposizione. Il criterio decisivo, stabilito dalla direttiva per limitare l'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, si riferisce alla quantità di azoto confluente nel terreno attraverso lo spandimento sulla sua superficie, l'iniezione nel terreno, la collocazione al di sotto della superficie del terreno o la miscelazione con gli strati superficiali del terreno, anziché la quantità di azoto effettivamente penetrata nel terreno. Di conseguenza, le varie perdite dovute all'evaporazione dell'ammoniaca e l'azoto supplementare dovuto al deposito non devono essere detratte dalla quantità di azoto conferita nel suolo (causa C-161/00, Commissione contro Germania, Racc. 2002, pag. I-2753).
Per valutare l'efficacia dei programmi d'azione è necessario sviluppare e attuare programmi di monitoraggio adeguati (articolo 5, paragrafo 6). Uno o più codici di buona pratica agricola devono essere applicati dagli agricoltori su base volontaria. Se necessario, un programma prevede la formazione e l'informazione degli agricoltori, al fine di promuovere l'applicazione dei codici di buona pratica agricola (articolo 4). Quando le acque delle zone vulnerabili sono colpite da inquinamento proveniente da acque di un altro Stato membro che drenano direttamente o indirettamente in esse, entrambi gli Stati membri si consultano per individuare le fonti in questione e le misure da adottare per proteggere le acque interessate (articolo 3, paragrafo 3).
L'attuazione della direttiva 91/676 è complessivamente insufficiente in molti Stati membri; allo stesso tempo, la posta in gioco relativa alla politica agricola comune è considerevole, e la Commissione persegue pedissequamente gli Stati membri inadempienti. Tuttavia, la seconda relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva, pubblicata nel 2002 (COM(2002) 407), ha rilevato che gli Stati membri hanno finalmente recepito la direttiva, anche mediante l’istituzione di un’ampia rete di sorveglianza e di un codice di buone pratiche, nonché mediante la designazione – almeno parziale – delle zone vulnerabili.