Strumenti giuridici dell'UE in materia di rifiuti (mappatura degli atti legislativi in questo settore)
Una serie di direttive prevede la responsabilità estesa dei produttori ("Extended Producer Responsibility", o "EPR"), definita dall'OCSE come "un approccio di politica ambientale in cui la responsabilità del produttore per un prodotto viene estesa alla fase post-consumo del ciclo di vita di un prodotto". Mentre la direttiva quadro sui rifiuti rimette agli Stati membri la scelta circa l’applicazione della responsabilità estesa del produttore lungo diverse filiere produttive, l'attuazione dell'EPR è in effetti organizzata a vari livelli dalla direttiva sulle pile e gli accumulatori, dalla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, dalla direttiva sui veicoli fuori uso (meglio nota come "direttiva ELV") e dalla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (altresì denominata "direttiva RAEE"). Tali direttive si basano principalmente sull'imposizione di obiettivi di recupero e riciclo, in capo agli Stati membri, per i prodotti a fine vita interessati. Le direttive, tuttavia, lasciano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda le modalità di raggiungimento di tali obiettivi: in primo luogo, invogliando i produttori ad attuare sistemi di gestione dei rifiuti individuali o, molto più spesso, collettivi. Le autorità pubbliche locali sono così sollevate dall'onere di questi tipi di rifiuti e i produttori sono incoraggiati a ridurre al minimo i costi di raccolta e di recupero attraverso la progettazione ecocompatibile.
Oltre alle suddette norme generali, esistono disposizioni specifiche per determinate attività, sia in relazione al tipo di operazione di gestione dei rifiuti in questione. L'incenerimento è disciplinato dalla Direttiva 2010/75 sulle emissioni industriali (IED), che richiede l'autorizzazione preventiva degli impianti di incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti, nonché la loro sorveglianza e monitoraggio. Lo smaltimento in discarica è oggetto della Direttiva 1999/31 sulle discariche di rifiuti (Direttiva discariche), che stabilisce un regime giuridico comparabile. Le spedizioni transfrontaliere sono soggette al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (regolamento sulle spedizioni di rifiuti), che mira principalmente a rafforzare le disposizioni della suddetta Convenzione di Basilea, con alcune caratteristiche aggiuntive che riguardano i trasferimenti tra Stati membri, nonché all'interno degli Stati membri. Altre direttive si riferiscono a specifiche attività economiche principali, come la direttiva 86/278 del 12 giugno 1986 (concernente la protezione dell'ambiente e in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura [1986] GU L 181/6), o la direttiva 96/59 del 16 settembre 1996 (concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) [1996] GU L 243/31). Altre due direttive più recenti sono degne di nota per le difficoltà di attuazione e per l'importanza delle questioni ivi disciplinate: la direttiva 2006/21 sulla gestione dei rifiuti delle attività estrattive (Direttiva sui rifiuti estrattivi) e il regolamento (UE) n. 1257/2013 sul riciclaggio delle navi (Regolamento sul riciclaggio delle navi). Quest'ultimo sarà analizzato in un paragrafo successivo.