Trattamento e smaltimento illecito dei rifiuti
Veicoli a fine vita (ELV)
La direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, comprende norme che favoriscono la prevenzione dei rifiuti dei veicoli usati e il loro recupero. Tali norme mirano a limitare l'uso di sostanze pericolose nei veicoli e a ridurne il più possibile l'impiego fin dal concepimento del veicolo, "in particolare per prevenirne il rilascio nell'ambiente, facilitare il riciclaggio ed evitare l'esigenza di smaltimento dei rifiuti pericolosi". La progettazione e la produzione di nuovi veicoli deve quindi "tenere pienamente in considerazione e agevolare" lo smontaggio, il riutilizzo e il recupero dei veicoli usati, nonché l'integrazione di una quantità crescente di materiali riciclati nei veicoli e in altri prodotti. Sono esclusi i metalli pesanti, tra cui piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, sebbene limitatamente ad usi strettamente specifici (articolo 4).
La raccolta di veicoli fuori uso deve essere garantita da "operatori economici", che comprendono, tra gli altri, produttori, distributori, ma anche "altri operatori di trattamento di veicoli fuori uso" (articolo 2, comma 10). Tali operatori economici devono istituire sistemi per la raccolta di tutti i veicoli fuori uso, il loro trasferimento verso impianti di raccolta adeguatamente disponibili sul territorio di uno Stato membro e, in seguito, verso un impianto di trattamento autorizzato. Deve essere rilasciato un certificato di rottamazione, che costituisce il presupposto per la cancellazione del veicolo fuori uso dal registro automobilistico.
La consegna del veicolo ad un impianto di trattamento autorizzato deve avvenire "senza che l'ultimo detentore o proprietario incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo" (Articolo 5). Spetta ai produttori sostenere i costi (in tutto o in una parte significativa) di tale impianto, ovvero curare direttamente il ritiro dei loro veicoli fuori uso (causa C-64/09, Commissione europea contro Repubblica francese); ciò funge da incentivo per prevenire o limitare la produzione di rifiuti già in fase di progettazione.
I veicoli a fine vita e le parti usate vengono poi "trasferiti in impianti di trattamento autorizzati". Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'adeguata disponibilità di tali impianti di raccolta sul loro territorio e che tali impianti di raccolta rilascino certificati di distruzione che costituiscono una condizione per la cancellazione della registrazione dei veicoli fuori uso (articolo 5).
La consegna di un veicolo fuori uso a tale impianto autorizzato deve avvenire "senza che l'ultimo detentore o proprietario incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo". "Spetta al produttore sostenere tali spese o, in alternativa, ritirare direttamente il veicolo fuori uso (articolo 5, paragrafo 4).
Il trattamento e lo smaltimento illecito dei veicoli fuori uso è di fondamentale importanza a livello europeo, poiché i veicoli fuori uso producono, ogni anno, tra gli 8 e i 9 milioni di tonnellate di rifiuti nell'UE. Inoltre, l'esportazione di auto usate è una caratteristica crescente del mercato automobilistico europeo e il commercio dell'usato maschera alcune attività illegali, come l'esportazione di auto rottamate o rubate. Un numero significativo di auto viene demolito da operatori non autorizzati che rimuovono le parti economicamente desiderabili. Alcune auto sono abbandonate piuttosto che correttamente rottamate.