Legislazione UE sulle valutazioni ambientali

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Il processo di una VIA
Fasi della procedura VIA - Monitoraggio

 

Articolo 8 bis, paragrafo 1, direttiva VIA:

La decisione di concedere l'autorizzazione comprende almeno le seguenti informazioni:
  • (a) la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv);
  • (b) le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.

La direttiva VIA impone misure di monitoraggio solo in casi debitamente giustificati (ad esempio, quando le emissioni nell'acqua del progetto possono avere effetti negativi significativi sulle acque sotterranee del sito, il cui stato dovrebbe essere monitorato). Tali misure devono essere già incluse nella relazione VIA e - come previsto dall'articolo 8 bis, paragrafo 1 - devono essere approvate e inserite nell'autorizzazione.

Al fine di evitare duplicazioni, l'uso dei sistemi di monitoraggio esistenti dovrebbe essere facilitato. Ad esempio, quando le emissioni nell'aria sono preoccupanti, i risultati delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria esistenti potrebbero essere utilizzati per monitorare gli effetti del progetto.

Il monitoraggio è una delle parti più impegnative del processo di VIA ed è spesso considerata dai professionisti (sia dagli sviluppatori che dalle autorità competenti) come la più difficile da attuare.