Il processo di una VIA
Partecipazione del pubblico
I considerando della direttiva VIA prevedono, tra i suoi obiettivi principali, l'effettiva partecipazione del pubblico al processo decisionale. Consentire al pubblico di esprimere le proprie considerazioni e preoccupazioni ai responsabili delle decisioni da un lato aumenta la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, dall'altro contribuisce alla sensibilizzazione del pubblico sulle questioni ambientali e al sostegno delle decisioni prese.
Articolo 6 direttiva VIA:
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.
2. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:
5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato.
6. Per le varie fasi vengono fissate scadenze adeguate, che concedano un tempo sufficiente per:
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.
2. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:
- (a) la domanda di autorizzazione;
- (b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;
- (c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
- (d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;
- (e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;
- (f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
- (g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.
- (a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;
- (b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all'autorità o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
- (c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (1), alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all'articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato.
6. Per le varie fasi vengono fissate scadenze adeguate, che concedano un tempo sufficiente per:
- (a) informare le autorità di cui al paragrafo 1, nonché il pubblico; e
- (b) consentire alle autorità di cui al paragrafo 1, nonché al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.