Legislazione UE sulle valutazioni ambientali

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Il processo di una VIA
Partecipazione del pubblico

 

I considerando della direttiva VIA prevedono, tra i suoi obiettivi principali, l'effettiva partecipazione del pubblico al processo decisionale. Clicca qui per maggiori informazioni!Consentire al pubblico di esprimere le proprie considerazioni e preoccupazioni ai responsabili delle decisioni da un lato aumenta la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, dall'altro contribuisce alla sensibilizzazione del pubblico sulle questioni ambientali e al sostegno delle decisioni prese.

Articolo 6 direttiva VIA:

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.

2. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:
  • (a) la domanda di autorizzazione;
  • (b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;
  • (c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
  • (d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;
  • (e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;
  • (f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
  • (g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
  • (a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;
  • (b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all'autorità o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
  • (c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (1), alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all'articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato.

6. Per le varie fasi vengono fissate scadenze adeguate, che concedano un tempo sufficiente per:
  • (a) informare le autorità di cui al paragrafo 1, nonché il pubblico; e
  • (b) consentire alle autorità di cui al paragrafo 1, nonché al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni.