Il processo di una VIA
Fasi della procedura VIA - Scoping
Su richiesta del committente, e tenendo conto delle informazioni fornite da quest'ultimo, in particolare in merito alle caratteristiche peculiari del progetto, incluse l'ubicazione e le caratteristiche tecniche e al suo probabile impatto sull'ambiente, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Prima di pronunciarsi, l'autorità competente consulta le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
Gli Stati membri possono altresì richiedere il parere di cui al primo comma alle autorità competenti anche se il committente non lo abbia richiesto.
Il cosiddetto "scoping" è una parte del processo di VIA che offre al committente e all'autorità competente una tempestiva opportunità sia per il committente che per l'autorità competente di definire i principali impatti ambientali e le questioni di interesse nella procedura di VIA, nonché la natura e la portata delle informazioni necessarie per prendere una decisione informata sul progetto. Questa fase comporta la valutazione e la determinazione della quantità di informazioni e analisi di cui le autorità avranno bisogno, al fine di fornire un livello di certezza più elevato per il committente nella fase iniziale del procedimento di VIA. In altre parole, l'ambito di applicazione definisce il contenuto della relazione VIA e garantisce che la valutazione ambientale sia incentrata sugli effetti più significativi del progetto in relazione ai fattori elencati all'articolo 3 della direttiva, oltreché le risorse finanziarie e umane non siano dedicate ad esami non necessari. Lo scoping, inoltre, riduce la probabilità che le autorità competenti debbano chiedere informazioni supplementari ai committenti dopo la preparazione della relazione ambientale e la presentazione della stessa per l'autorizzazione. Pertanto, in generale, lo scoping può essere considerato uno "strumento di riduzione del rischio" nel processo di VIA.

Fonte: Guida allo scoping della Commissione Europea, 2017
Va sottolineato che l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva VIA non impone l'obbligo di definire un ambito di applicazione obbligatorio per il recepimento da parte della legislazione nazionale. L'ambito di applicazione volontario è il minimo, ossia consente al committente di richiedere d'ufficio un parere sull'ambito di applicazione all'autorità competente. Anche se non è obbligatorio per il committente chiedere all'autorità competente di emettere un parere sull'ambito di applicazione e sul livello di dettaglio delle informazioni da inserire nella relazione sulla VIA, questo è fortemente incoraggiato in quanto può portare diversi benefici.
Tuttavia, occorre anche sottolineare che, una volta effettuata la valutazione dell'impatto ambientale (su base volontaria o obbligatoria) e dopo la formulazione di un parere sull'ambito di applicazione, l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva VIA stabilisce che in tal caso la relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale deve basarsi su tale parere. Inoltre, l'articolo 5, paragrafo 1, prevede l'inclusione delle informazioni che possono essere ragionevolmente necessarie per giungere a una conclusione motivata sugli effetti significativi del progetto sull'ambiente, tenendo conto delle conoscenze attuali e dei metodi di valutazione.
Nel 2017 la Commissione Europea ha pubblicato un documento di orientamento sullo scoping che, analogamente alla Screening Guidance, può servire come fonte di informazioni molto utile per tutti i professionisti legali che si occupano di valutazioni d'impatto ambientale.