Accesso alla giustizia nel panorama del diritto dell'UE - Istituzioni dell'UE
Le disposizioni sull'accesso alla giustizia a livello dell'UE sono collocate nel titolo IV del regolamento Aarhus 1367/2006. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento Aarhus, le ONG che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 11 possono richiedere un riesame interno all'istituzione o all'organo dell'Unione che ha adottato o avrebbe dovuto adottare un atto amministrativo (omissione amministrativa) entro sei settimane dalla sua adozione, dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto (in caso di omissione amministrativa, sei settimane dopo la data in cui l'atto è stato richiesto), indicando per iscritto i motivi del riesame.
L'istituzione o l'organo dell'Unione deve esaminare tale richiesta e fornire una risposta motivata entro 12 settimane dal ricevimento o, nel caso in cui non sia in grado di farlo dopo aver esercitato la dovuta diligenza, notificare alla ONG i motivi della mancata azione e la sua intenzione di farlo, entro il termine previsto. La ONG che ha presentato la domanda di riesame interno ha il diritto di adire la Corte di giustizia dell'Unione Europea (articolo 12, paragrafo 1). Ad esempio, la causa C-401/12 P, Consiglio contro Vereniging Milieu defensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht riguardava una domanda di riesame interno, presentata alla Commissione da parte di una ONG olandese, con riferimento alla decisione della Commissione medesima di accettare una proroga, richiesta dai Paesi Bassi, al termine fissato per il raggiungimento dei valori limite annuali per il biossido di azoto, conformemente all'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente.