Strumenti giuridici dell'UE in materia di rifiuti (mappatura degli atti legislativi in questo settore)
Per quanto riguarda i rifiuti, la politica ambientale dell'UE opera all'interno di un complesso quadro giuridico internazionale, che è fondamentalmente incardinato nella Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e dello smaltimento del 22 marzo 1989 (Convenzione di Basilea). L'obiettivo della Convenzione di Basilea è quello di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti negativi dei rifiuti pericolosi. Il campo di applicazione della Convenzione di Basilea copre un'ampia gamma di rifiuti definiti "rifiuti pericolosi" in base alla loro origine e/o composizione e alle loro caratteristiche, nonché i rifiuti domestici e le ceneri dell'inceneritore.
Il quadro giuridico dell'UE relativo ai rifiuti è strutturato dalla cosiddetta direttiva quadro sui rifiuti, che definisce la categoria giuridica dei rifiuti. Essa comprende disposizioni relative a ciò che non costituisce rifiuto quali, ad esempio, i sottoprodotti (sostanze o oggetti ottenuti da un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto) e i prodotti ottenuti da rifiuti recuperati (in seguito al riciclo). Queste disposizioni sono state tra le più controverse del diritto ambientale dell'UE, poiché la questione circa la qualificazione di una data sostanza od oggetto come rifiuto è stata ferocemente contestata sin dal 1975, quando è avvenuta l’adozione della prima direttiva quadro. Tale controversia è legata al fatto che anche i rifiuti in quanto tali rimangono suscettibili a un potenziale sfruttamento economico.
La direttiva quadro sui rifiuti stabilisce anche le principali norme applicabili alla gestione dei rifiuti. Essa stabilisce la gerarchia tra i vari tipi di operazioni di gestione dei rifiuti, privilegiando la prevenzione rispetto al recupero, e il recupero rispetto allo smaltimento. Essa stabilisce i doveri e le responsabilità delle autorità pubbliche degli Stati membri, garantendo che la gestione dei rifiuti sia effettuata in modo appropriato, cioè senza mettere in pericolo la salute umana o l'ambiente. Ciò è possibile grazie a una rete integrata e adeguata di impianti di gestione dei rifiuti e seguendo i piani di gestione dei rifiuti e i programmi di prevenzione. Inoltre, la direttiva prevede le responsabilità degli operatori economici coinvolti: in primo luogo, il detentore dei rifiuti e, seppur in modo meno sistematico, i produttori dei prodotti da cui provengono i rifiuti. Infine, la direttiva quadro sui rifiuti integra il regime giuridico speciale applicabile ai rifiuti pericolosi che, ovviamente, richiede una particolare attenzione.