Il concetto di rifiuto
Limiti alla caratterizzazione dei rifiuti
Due ordini di limiti all'ambito di applicazione della categoria giuridica dei rifiuti, riguardano, rispettivamente i sottoprodotti e i prodotti ottenuti da rifiuti recuperati (end-of-waste).
Sottoprodotti
La direttiva 2008/98 integra nel diritto secondario UE una distinzione già precedentemente stabilita dalle sentenze della Corte di Giustizia. Secondo tale distinzione, una sostanza o un oggetto ottenuto da un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale prodotto, può essere considerato un sottoprodotto anziché un rifiuto, purché siano soddisfatte quattro condizioni. Tali condizioni sono le seguenti: l'ulteriore utilizzo dell'oggetto o della sostanza in questione deve essere certo; l’oggetto o la sostanza devono essere idonei ad essere utilizzati "direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale", dopo essere stati prodotti "come parte integrante di un processo di produzione"; e il loro ulteriore riutilizzo deve essere "legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porta a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana" (Articolo 5, par. 1 direttiva quadro sui rifiuti).
La giurisprudenza fornisce esempi concreti di sottoprodotti, tra i quali: i residui di rocce provenienti dal funzionamento di una miniera, da utilizzare senza ulteriore lavorazione nel necessario riempimento delle gallerie sotterranee (causa C-114/01, Avesta Polarit Chrome Oy; causa C-457/02, procedimento penale contro Antonio Niselli), il liquame prodotto in un porcile utilizzato come fertilizzante (causa C-113/12, Donal Brady contro Donal Brady. Agenzia per la protezione dell'ambiente, par. 52-57), e il combustibile pesante venduto come combustibile (causa C-188/07, Comune di Mesquer contro Total France SA e Total International Ltd.)).
Prodotti ottenuti da rifiuti recuperati (end-of-waste)
Un'importante innovazione introdotta nella legislazione sui rifiuti dalla direttiva 2008/98 è che, a determinate condizioni, i rifiuti recuperati possono "cessare di essere rifiuti". La nozione stessa di recupero comporta una tale limitazione in quanto comprende "qualsiasi operazione", il cui risultato principale è costituito da rifiuti che servono a uno scopo utile, sostituendo altri materiali che altrimenti sarebbero stati utilizzati per svolgere una particolare funzione, o rifiuti preparati per svolgere tale funzione, nell'impianto in cui si svolge tale operazione o nell'economia in generale (articolo 4, paragrafo 15). In altre parole, quando il recupero consiste nella trasformazione di rifiuti in un prodotto, tale prodotto sfugge al regime giuridico dei rifiuti dal momento in cui l'applicazione di tale regime giuridico non è più giustificata.
La direttiva quadro sui rifiuti ha così istituito uno "stato di cessazione della qualifica di rifiuto" che si basa sull'idea che le caratteristiche funzionali dei rifiuti recuperati siano identiche a quelle del prodotto corrispondente. L'aspirante nuovo prodotto deve essere "comunemente usato per scopi specifici", soddisfare "i requisiti tecnici per gli scopi specifici" e rispettare le norme esistenti applicabili ai prodotti. Infine, occorre stabilire che "l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana". Tale requisito si applica a condizione che l’impronta ecologica del prodotto non sia più significativa di quella di un prodotto corrispondente - tuttavia, i rifiuti pericolosi possono cessare di essere rifiuti se il recupero consente il riutilizzo autorizzato ai sensi del regolamento REACH, cfr. causa C-358/11, Lapinelinkeino-,liikenne-jaympäri stökeskuksen liikenneja infrastruktuuri-vastuualuev. Lapinluon non suoje lupiiriry, par. 59 e segg.).
Qualsiasi dubbio sul soddisfacimento di tali condizioni dovrebbe essere attenuato, almeno in parte, mediante decisioni ad hoc della Commissione, concernente i criteri "che specificano il tipo di rifiuti a cui tali criteri si applicano", inclusi i "valori limite per le sostanze inquinanti" che possono essere emesse in relazione alle attività di recupero (articolo 6, paragrafo 1 e articolo 6, paragrafo 2 direttiva quadro sui rifiuti).