EU Water Law

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Direttiva nitrati
Norme applicabili alle zone vulnerabili

 

I programmi d'azione prevedono misure relative ai periodi in cui è vietata l'applicazione a terra di determinati tipi di fertilizzanti, nonché sulla capacità dei recipienti per lo stoccaggio di effluenti di allevamento – la quale deve essere superiore a quella necessaria per lo stoccaggio durante il periodo più lungo in cui è vietato l'uso nella zona vulnerabile, salvo che si possa dimostrare che qualsiasi quantitativo di effluente eccedente la capacità effettiva di stoccaggio sarà smaltito in modo da non causare danni all'ambiente. Tali disposizioni mirano a garantire che, per ogni azienda o unità di bestiame, il quantitativo di effluente di allevamento applicato ogni anno al terreno, anche da parte degli animali stessi non superi un determinato quantitativo per ettaro corrispondente, in generale, a 170 kg di azoto. I programmi d'azione comprendono, inoltre, misure che limitano l'applicazione di fertilizzanti "conformemente alla buona pratica agricola e in funzione delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata", quali le condizioni pedoclimatiche, l'uso del suolo e le pratiche agricole (articolo 5 e allegato III).

Inoltre, "misure supplementari o azioni rafforzate" che gli Stati membri "ritengono necessarie" devono essere attuate se, al momento dell’attuazione o alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione dei programmi d'azione, risulta evidente che le suddette misure non saranno sufficienti per raggiungere gli obiettivi della direttiva (art. 5, par. 5).