Traffico illecito di rifiuti
Quadro giuridico
Spedizioni da o verso paesi terzi
Le esportazioni di rifiuti dall'UE verso paesi terzi e ai fini dello smaltimento di tali rifiuti sono vietate, ad eccezione dei paesi dell'EFTA che sono anche parti della Convenzione di Basilea e che non impediscono tali importazioni (articolo 34). Le esportazioni di rifiuti destinati al recupero sono generalmente possibili se i rifiuti in questione figurano nella "lista verde" e previa consultazione con il paese di destinazione (articolo 37).
Sono vietate le esportazioni di rifiuti pericolosi delle liste "rossa" e "arancione", destinati al recupero, in particolare nei paesi che non applicano la decisione OCSE C(2001)107/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati all'operazione di recupero. Le esportazioni verso i paesi che applicano la presente decisione OCSE sono possibili per particolari rifiuti delle liste "verde" e "arancione" (articolo 36). Le esportazioni di rifiuti verso l'Antartico sono vietate (articolo 39), così come verso paesi o territori d'oltremare, con alcune deroghe in caso di recupero (articolo 40).
Le importazioni nell'UE di rifiuti destinati allo smaltimento sono possibili in un quadro convenzionale, nonché quando, in situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o di guerra, non possono essere conclusi accordi o intese bilaterali o quando un'autorità competente del paese di spedizione non è stata designata o non è in grado di agire (articolo 41). Per contro, oltre a queste situazioni specifiche, l'importazione di rifiuti destinati al recupero è possibile anche se importati da Paesi ai quali si applica la suddetta decisione OCSE (articolo 43). Le norme applicabili ai trasferimenti all'interno dell'UE si applicano mutatis mutandis (art. 42 e art. 44).
Gli interventi più rilevanti a livello UE sono stati il Regolamento sulle spedizioni di rifiuti - Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti (WSR), che mira principalmente a rendere conforme alla Convenzione di Basilea il sistema di diritto europeo sul controllo e supervisione dei trasferimenti transfrontalieri di rifiuti. Esso delinea il quadro giuridico comune per la gestione transfrontaliera dei rifiuti tra gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi. A tal fine, il WSR stabilisce procedure e regimi di controllo per la spedizione di rifiuti, in funzione di criteri basati fondamentalmente sul tipo di rifiuti spediti, sullo Stato di esportazione e sul tipo di trattamento da applicare ai rifiuti a destinazione, sia che si tratti di smaltimento che di recupero. In base al WSR, gli Stati membri sono autorizzati ad adottare misure che limitano le spedizioni di rifiuti particolari tra gli Stati membri, applicando i principi di prossimità, priorità al recupero e autosufficienza (cfr. C-292/12, Ragn-Sells, per quanto riguarda i rifiuti urbani misti).