Il processo di una VIA
Fasi della procedura VIA - Rapporto ambientale
L'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva VIA stabilisce il contenuto minimo che il committente deve inserire nella relazione sulla VIA, mentre l'allegato IV (di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f)) amplia tali requisiti. L'elenco degli elementi necessari comprende quanto segue:
Scenario di base: descrizione dello stato attuale dell'ambiente e della sua probabile evoluzione senza la realizzazione del progetto. Stabilisce la fase per la successiva VIA e fornisce un riferimento per la valutazione degli effetti ambientali del progetto (allegato IV.3).
Una descrizione del progetto: un'introduzione al progetto, compresa una descrizione della sua ubicazione, delle caratteristiche della costruzione e delle fasi operative del progetto, nonché stime dei residui, delle emissioni e dei rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e operative (articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e allegato IV. 1).Fattori ambientali interessati: descrizione dei fattori/media ambientali influenzati dal progetto, con particolare attenzione ai cambiamenti climatici, alla biodiversità, alle risorse naturali, agli incidenti e ai disastri (articolo 3, allegato IV. 4 e IV.8).
Effetti sull'ambiente: questa sezione affronta il concetto di "effetti significativi" e l'importanza degli effetti cumulativi sull'ambiente (articolo 5, paragrafo 1, lettera b), allegato IV.5).
Valutazione delle alternative: devono essere descritte e confrontate alternative ragionevoli al progetto, con l'indicazione delle principali ragioni a giustificazione dell'opzione scelta (articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e allegato IV.2).
Misure di mitigazione o di compensazione:le misure per evitare, prevenire o ridurre e compensare gli effetti negativi, come proposte dal committente (articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e allegato IV.7).
Monitoraggio: le misure di monitoraggio dovrebbero essere proposte nella relazione sulla VIA, dove sono stati individuati effetti negativi significativi. Tale monitoraggio deve essere effettuato durante le fasi di costruzione e di operatività di un progetto (allegato IV.7).
Sintesi non tecnica: deve essere fornita una sintesi facilmente accessibile del contenuto della relazione VIA, priva di gergo tecnico, quindi comprensibile a chiunque non abbia una conoscenza approfondita del progetto o delle condizioni ambientali locali (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) e allegato IV.9). Il presente documento è fondamentale ai fini della partecipazione del pubblico.
L'articolo 5, paragrafo 3, stabilisce i criteri di qualità per la preparazione della relazione VIA. Dato che, secondo l'esperienza della Commissione europea e degli Stati membri, vi era una grande divergenza tra la qualità delle relazioni sulla VIA, queste disposizioni sono state rafforzate dalle modifiche apportate nel 2014 alla direttiva VIA. In particolare, sono stati introdotti requisiti sia per il committente che per l'autorità competente sull'accesso a competenze specifiche, sia per la preparazione che per il riesame della relazione VIA.
Da ultimo, la Commissione Europea ha pubblicato una Guida alla preparazione del Rapporto di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito dei suoi documenti di orientamento per la VIA del 2017.