Tipi di obblighi, operazioni di gestione dei rifiuti, responsabilità di gestione dei rifiuti
Operazioni di gestione dei rifiuti
Una regola essenziale della legislazione sui rifiuti si fonda sul divieto di abbandono, scarico o la gestione incontrollata dei rifiuti (articolo 36). Indipendentemente dal fatto che i rifiuti siano recuperati (articolo 10) o smaltiti (articolo 12), la gestione dei medesimi va "effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente (...)" (articolo 13). Questo requisito è di fondamentale importanza secondo giurisprudenza consolidata. Pertanto, indipendentemente dal fatto che si verifichi o meno un effettivo danno ambientale, il semplice fatto che una discarica non sia autorizzata e controllata è considerato dannoso per l'ambiente (causa C-449/03, Commissione contro Francia; causa C-494/01, Commissione delle Comunità europee contro Irlanda).
I programmi nazionali sulla gestione dei rifiuti vanno, pertanto, posti in essere con lo scopo ultimo di stabilire obiettivi e misure nazionali volte a “dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti” (Articolo 29, par. (1) e (2) direttiva quadro sui rifiuti).
Pertanto, devono essere adottate misure per favorire il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti, anche incoraggiando la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, l'uso di strumenti economici, criteri di approvvigionamento o obiettivi quantitativi. Al fine di promuovere un riciclaggio "di alta qualità", è opportuno istituire la raccolta differenziata dei rifiuti, laddove ciò sia tecnicamente, ecologicamente ed economicamente praticabile e appropriato. Tali obiettivi dovevano essere realizzati al più tardi entro il 2015 per carta, metallo, plastica e vetro (articolo 11, paragrafo 1). Entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di questi quattro tipi di rifiuti domestici (ed eventualmente assimilati) dovrebbe raggiungere almeno il 50% del peso complessivo. Inoltre, almeno il 70% in peso dei rifiuti edilizi e di demolizione non pericolosi deve essere sottoposto a vari tipi di "recupero di materiale" (articolo 11, paragrafo 2).