Traffico illecito di rifiuti
Quadro giuridico
A livello internazionale, il traffico di rifiuti è regolato dalla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, con la Quarta Convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 e con diversi atti del Consiglio dell'OCSE. La Convenzione di Basilea si applica quando i rifiuti sono trasportati da un'area sotto la giurisdizione nazionale di uno Stato che ne è parte ad un'area sotto la giurisdizione nazionale di un altro Stato che ne è parte. Quest'ultimo classifica i rifiuti in base al loro possibile impatto negativo sulla salute e sull'ambiente in tre liste, verde, arancione e rossa; questa classificazione determina le norme applicabili ai trasferimenti di rifiuti all'interno dell'UE e verso paesi terzi.
Movimenti tra gli Stati membri
Ad eccezione delle spedizioni di rifiuti della lista "verde" destinati al recupero, tutte le spedizioni di rifiuti sono soggette a notifica preventiva all'autorità competente di spedizione e, tramite tale autorità, all'autorità competente di destinazione, nonché all'autorizzazione di entrambe le autorità, secondo un approccio generale, la cui rigorosità aumenta con i potenziali inconvenienti in relazione ai rifiuti considerati e al trattamento, e che può essere sintetizzato come segue (articolo 4):
Classificazione OCSE / Scopo |
Recupero | Smaltimento |
Verde | Semplice requisito del documento di movimento | Autorizzazione preventiva |
Arancione | È possibile il consenso tacito | Autorizzazione preventiva |
Rosso | Autorizzazione preventiva | Autorizzazione preventiva |
Il mittente dei rifiuti deve stipulare un contratto con il suo destinatario in base al quale il mittente si impegna ad accollarsi i rifiuti se la spedizione, il recupero o lo smaltimento non sono stati portati a termine come previsto o se sono qualificati come spedizione illegale (articolo 5). Deve essere fornita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente per le spese di trasporto dei rifiuti, di recupero o smaltimento e di deposito per la durata di 90 giorni (articolo 6).
Nel caso di una spedizione all'interno di uno Stato membro, deve essere attuato un "sistema adeguato" per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti, che deve essere conforme al sistema UE (articolo 33).