Combatting waste crime

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Trattamento e smaltimento illecito dei rifiuti
Direttiva discariche

 

La direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ha un ampio campo di applicazione; in particolare, si dovrebbero anzitutto determinare i tipi di rifiuti che possono essere smaltiti in discarica prima di considerare le norme applicabili.

Ambito di applicazione
Ai fini della Direttiva, una discarica è un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra, compresa "la zona internazionale adibita allo smaltimento" dei produttori di rifiuti e dei siti utilizzati per lo stoccaggio temporaneo di durata superiore ad un anno (articolo 2, lettera g). Tuttavia, lo scarico di alcuni tipi di rifiuti non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva, come i rifiuti depositati in deposito temporaneo prima del trasporto per il recupero, il trattamento o lo smaltimento altrove, nonché i rifiuti depositati prima del recupero o del trattamento per un periodo inferiore a tre anni o prima dello smaltimento per un periodo inferiore a un anno (articolo 2, lettera g). Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione della direttiva lo spandimento di fanghi sul suolo a fini di fertilizzazione o miglioramento, l'utilizzo di rifiuti inerti come materiale di riempimento o a fini edilizi, il deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi accanto a piccole vie d'acqua, o quello di terra non inquinata o di rifiuti inerti non pericolosi provenienti da attività estrattive (articolo 3, paragrafo 2).

Accettazione dei rifiuti in discarica
Non è più consentito accettare in una discarica rifiuti liquidi, corrosivi, ossidanti, altamente infiammabili o infiammabili, rifiuti ospedalieri e altri rifiuti clinici e pneumatici interi usati (articolo 5, paragrafo 3 e allegato II).

Inoltre, qualsiasi rifiuto deve essere sottoposto a un trattamento preventivo prima di essere collocato in una discarica, a meno che tale trattamento non sia tecnicamente fattibile o non contribuisca a ridurre la quantità di rifiuti o il pericolo per la salute umana o per l'ambiente (articolo 6, lettera a). La CGUE ha analizzato questo requisito per stabilire che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie affinché un trattamento sia applicato a tutti i rifiuti idonei a ricevere tale trattamento, il che deve ridurre il più possibile gli impatti negativi per l'ambiente e i conseguenti rischi per la salute umana, durante l'intero ciclo di vita della discarica. Essi hanno il dovere di accertare e attuare il trattamento più appropriato, compresa la stabilizzazione del contenuto organico dei rifiuti, in modo da ridurre il più possibile l'impatto negativo dei rifiuti sull'ambiente e, quindi, sulla salute umana (causa C-323/13, Commissione europea contro Repubblica italiana).

L'ammissione dei rifiuti in una determinata discarica dipende dalla categoria a cui appartiene la discarica: in particolare, esistono discariche per i rifiuti pericolosi (articolo 6) e altre per i rifiuti inerti (articolo 4).

Il gestore di una discarica deve addebitare ai detentori la propria quota dei costi di gestione della discarica, di disattivazione e di controllo durante e per i trent'anni successivi alla chiusura, e deve fornire all'autorità competente una garanzia finanziaria che copra tutti questi costi al momento della richiesta iniziale dell'autorizzazione all'esercizio della discarica (articolo 8 e articolo 10).

Infine, la quantità di rifiuti urbani biodegradabili ammessi in discarica è stata ridotta ad una percentuale della quantità del 1995: 75% dal 2006, 50% dal 2009 e 35% dal 2016, con la possibilità di posticipare il raggiungimento di tali obiettivi di non più di quattro anni (articolo 5, paragrafo 2).