Combatting waste crime

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Traffico illecito di rifiuti
La recente giurisprudenza della CGUE sulla spedizione di rifiuti

 

Nel caso C-624/17, Tronex, un grossista di spedizioni di prodotti elettronici è stato condannato a pagare un'ammenda condizionale per la presunta spedizione di rifiuti in violazione del WSR. La spedizione di apparecchi elettrici o elettronici, bollitori elettrici, ferri da stiro a vapore, ventilatori e rasoi, doveva essere spedita a un terzo, stabilito in Tanzania. Gli apparecchi erano per lo più imballati nelle loro scatole originali, ma alcuni sono stati disimballati. Alcuni apparecchi sono stati restituiti dai consumatori con la relativa garanzia di prodotto, mentre altri non facevano più parte della gamma dei prodotti sul mercato. Alcuni apparecchi, peraltro, erano difettosi. La spedizione era avvenuta senza la notifica o il consenso di cui al WSR. Secondo la CGUE, tale spedizione doveva essere considerata come una "spedizione di rifiuti", in quanto tale spedizione conteneva apparecchi in condizioni di corretto funzionamento corretto, il quale però non era stato accertato in precedenza, o che non erano stati adeguatamente protetti da eventuali danni in sede di trasporto. Quanto alle merci divenute superflue in virtù dell’esclusione dalla gamma di prodotti in vendita, e che si trovavano nella loro confezione originale sigillata, invece, essi non dovevano, senza indicazioni specifiche in senso contrario, essere considerate rifiuti.

Per quanto concerne i principi generali del diritto penale, l’Avvocato Generale presso la CGUE nel caso Tronex ha sollevato la questione “se la nozione di rifiuti sia sufficientemente definita per giustificare una sanzione penale nel procedimento principale. Il principio di legalità dei reati e delle pene, nei suoi requisiti di prevedibilità e certezza (nullum crimen, nulla poena sine lege), riveste importanza tanto nell’ordinamento giuridico dell’Unione quanto negli ordinamenti giuridici nazionali ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, primo periodo, della Carta dei diritti fondamentali.” (par. 51 delle conclusioni)

Nella causa C-689/17, Conti 11. Container Schiffahrt, la CGUE ha dovuto ancora una volta occuparsi della definizione di rifiuto, questa volta in relazione a una nave container che trasportava alcune "sostanze pericolose" dagli Stati Uniti al Belgio. Dopo lo scoppio di un incendio e una serie di esplosioni a bordo, la società Conti aveva ottenuto l'autorizzazione a rimorchiare la nave nelle acque tedesche. Secondo le autorità tedesche, tuttavia, la nave stessa "e l'acqua a bordo utilizzata per spegnere l'incendio nonché i fanghi e i rottami metallici [dovevano] essere classificati come rifiuti". La CGUE ha confermato che residui come quelli in questione, attribuibili a danni verificatisi a bordo di una nave in mare, devono essere considerati come rifiuti prodotti a bordo delle navi, che sono esclusi dal campo di applicazione della WSR fino a quando non vengono scaricati per essere recuperati o smaltiti.

Ci sono diverse altre sentenze della CGUE in merito al carattere e alla classificazione delle sostanze trasportate oltre confine. In particolare, nella causa C-241/12, Shell Nederland, la CGUE ha dovuto classificare oltre 333.000 chilogrammi di un prodotto petrolifero restituito da un acquirente in Belgio alla società olandese Shell. L'acquirente non ha potuto immagazzinare o trattenere il prodotto petrolifero a causa di un difetto nella sua composizione generatosi, accidentalmente, al momento del carico del primo trasferimento del prodotto dai Paesi Bassi al Belgio. Determinare se il prodotto petrolifero fosse un "rifiuto" era, dunque, essenziale per il procedimento penale avviato contro la Shell. Secondo la CGUE, non si poteva ritenere che il cliente avesse avuto l'intenzione di smaltire o recuperare la partita in questione, poiché essa era stata restituita sulla base di un accordo contrattuale. Era, tuttavia, molto più impegnativo valutare la posizione della Shell e determinare se la Shell stessa intendesse "disfarsi" della partita in questione, al momento in cui la sua contaminazione era stata rilevata. La CGUE ha tenuto conto del fatto che la sostanza aveva un valore commerciale e poteva essere venduta sul mercato senza essere lavorata. Il rilievo decisivo, tuttavia, consisteva nel fatto che la Shell avesse ripreso la partita in questione con l'intenzione di miscelarla e di re-immetterla sul mercato. Per questo motivo, tale sostanza non poteva essere considerata un rifiuto ai sensi della WSR.