The role of the National Judge in the European Judicial System and the Procedures of the CJEU

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Procedure della Corte di giustizia
La procedura d'infrazione

 

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, secondo periodo del TUE, la Commissione vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù degli stessi. La procedura d'infrazione di cui agli articoli da 258 a 260 del TFUE è lo strumento giuridico più importante per raggiungere questo obiettivo.

Oggetto della procedura di infrazione è il mancato rispetto del diritto europeo da parte di uno Stato membro. Le violazioni da parte di privati acquisiscono rilievo, invece, solo se lo Stato membro non ha applicato in modo sufficiente il diritto dell'UE. Esistono tre gruppi principali di infrazioni:

  • (1) Mancato recepimento delle direttive o mancata comunicazione del recepimento;
  • (2) Non conformità del recepimento della normativa UE;
  • (3) Scorretta applicazione delle disposizioni UE.

I casi di non conformità e di scorretta applicazione sono potenzialmente più interessanti come fonti di interpretazione del diritto comunitario.

Spetta unicamente alla Commissione decidere se sia o meno opportuno avviare un procedimento contro uno Stato membro e, se del caso, in base a quale comportamento o omissione tale procedimento debba essere avviato. La Commissione dispone pertanto di un potere discrezionale al riguardo, che esclude il diritto dei singoli di esigere che essa adotti una posizione specifica. (causa 247/87, Star Fruit/Commissione, par. 11; causa C-445/06, Danske Slagterier, par.44). Sotto questo profilo, la Commissione è tradizionalmente molto attiva per quanto concerne il settore dell'ambiente. Pertanto, esiste un numero (relativamente) elevato di decisioni rilevanti con riferimento a infrazioni degli Stati membri nel settore del diritto ambientale UE.

La procedura d'infrazione prevede due passaggi, entrambi prodromici alla presentazione di una procedura giurisdizionale davanti alla CGUE da parte della Commissione (c.d. fase pre-contenziosa):

  • (1) La "lettera di costituzione in mora" – che comporta la facoltà (e opportunità) per lo Stato membro di presentare osservazioni e
  • (2) Il parere motivato.

In entrambe le fasi citate, lo Stato membro può rispondere alle critiche e ai rilievi della Commissione entro il termine stabilito, di norma corrispondente a due mesi. Qualora lo Stato membro non si adoperi per adottare misure conformi ai rilievi d’inadempimento espressi dalla Commissione, la stessa Commissione può dunque promuovere ricorso per inadempimento davanti alla CGUE (c.d. fase contenziosa).

Il ricorso della Corte non deve estendere l'oggetto della causa rispetto alla lettera di costituzione in mora e al parere motivato (causa C-350/02, Commissione contro Paesi Bassi, par. 21). Il caso è deciso sulla base della situazione di fatto alla fine del periodo stabilito nel parere motivato (causa C-221/04, Commissione contro Spagna, par. 23). Gli sviluppi successivi sono, infatti, irrilevanti.

L'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE prevede che lo Stato membro sia tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta, qualora la CGUE constati l'inadempimento di un obbligo derivante dal diritto dell'Unione. Se lo Stato membro non adempie a tale obbligo, la Commissione può nuovamente rivolgersi alla CGUE ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE. La CGUE può, dunque, imporre allo Stato membro una somma forfettaria per l'inosservanza pregressa e/o una sanzione pecuniaria ricorrente, efficace fino al compiuto pieno adempimento. (Si veda, ad esempio, la causa C-304/02, Commissione contro Francia; la causa C-374/11, Commissione contro Irlanda).