Procedure della Corte di giustizia
Esistono tre procedure principali davanti la Corte di giustizia:
- Procedura di infrazione contro gli Stati membri avviata dalla Commissione o da altri Stati membri (articolo 19, paragrafo 3, lettera a) del TUE, articoli da 258 a 260 del TFUE);
- (Altre) azioni dirette contro atti dell'UE avviate da Stati membri, istituzioni o singoli individui (articolo 19, paragrafo 3, lettera a) del TUE, articolo 263 del TFUE);
- Procedimenti di rinvio pregiudiziale, avviate dai tribunali degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 3, lettera b) del TUE, articolo 267 del TFUE)
Solo i procedimenti di rinvio pregiudiziale prevedono un ruolo del giudice nazionale. In concreto, tuttavia, la procedura d'infrazione può altresì risultare molto influente per l'esito dei procedimenti nazionali, in particolare per quanto riguarda il diritto ambientale. Per contro, le (altre) azioni dirette sono solo raramente di rilievo per il giudice nazionale.