Applicazione del diritto dell'Unione europea da parte del giudice nazionale
Effetto diretto
Il principio dell'effetto diretto consente ai singoli di invocare immediatamente una disposizione del diritto dell'Unione dinanzi al giudice nazionale. Qualora il giudice nazionale non sia in grado di interpretare il diritto nazionale nel conformemente ai requisiti del diritto dell'Unione, esso deve valutare la potenziale applicabilità diretta del diritto dell'Unione in questione. In tal modo, il principio dell'effetto diretto garantisce l'applicazione e l'efficacia del diritto dell'Unione nel caso in cui gli Stati membri esitino ad applicarlo correttamente. Di conseguenza, tale principio contribuisce a proteggere i diritti dei singoli come riconosciuti dal medesimo diritto UE.
La legislazione primaria dell'UE ha un effetto diretto se l'obbligo particolare è preciso, chiaro e incondizionato e non richiede misure supplementari. I regolamenti dell'UE hanno sempre effetto diretto (cfr. art. 288 TFUE). Una direttiva ha effetto diretto quando le sue disposizioni sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise e quando lo Stato membro non ha recepito la direttiva entro il termine previsto. Tuttavia, la direttiva può avere efficacia diretta soltanto verticale, in quanto le direttive non possono essere invocate dallo Stato membro nei confronti di un individuo. Le decisioni possono avere effetto diretto solo quando si riferiscono a uno Stato membro come destinatario (effetto verticale diretto).
Per quanto riguarda l'Art. 47 della Carta, la CGUE ha ritenuto che, nel contesto di una controversia relativa ad una situazione disciplinata dal diritto dell'Unione, tale articolo è sufficiente di per sé e non deve essere reso più specifico da disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto che essi possono far valere in quanto tale (causa C-414/16, Egenberger, par. 78).
La CGUE si è approcciata al concetto di effetto diretto nel campo della protezione dell'ambiente per garantire non solo la protezione delle persone interessate, ma anche per consentire l'effettiva applicazione del diritto eurounitario. Le direttive ambientali di rado attribuiscono espressamente diritti ai singoli; tuttavia, quando esse fissano valori limite per la protezione della salute umana, esse - secondo la CGUE - conferiscono anche alle persone interessate un diritto giuridicamente opponibile al rispetto di tali valori limite (Causa C-59/89, Commissione contro Germania). Sarebbe, dunque, incompatibile con l'effetto vincolante attribuito ad una direttiva escludere, in linea di principio, la possibilità che gli interessati possano far valere gli obblighi che essa impone (causa C-243/15, Lesoochranárskezoskupenie VLK, par. 44).
Pertanto, i singoli interessati, comprese le ONG ambientaliste, possono fare affidamento sulle direttive dell'UE nelle procedure decisionali, laddove le medesime direttive lo richiedano, nonché dinanzi ai tribunali nazionali. Gli individui e le associazioni vanno qualificati come partecipanti o attori in giudizio a prescindere da norme nazionali completamente assenti o eccessivamente restrittive in materia di locus standi.