Procedure della Corte di giustizia
La procedura di rinvio pregiudiziale: Obbligo di rinvio pregiudiziale
Se in una causa pendente sorgono questioni relative all'interpretazione del diritto dell'UE, tutti i giudici nazionali sono competenti a proporre rinvio alla CGUE (articolo 267, paragrafo 2, del TFUE). Il rinvio può essere effettuato solo dai tribunali degli Stati membri, ma non da altri organi, ad esempio soggetti privati e autorità amministrative. (Cfr. causa C-53/03, Syfait; causa C 394/11, Belov).
I tribunali di grado inferiore hanno il potere, ma non l’obbligo, di porre questioni sull'interpretazione alla CGUE. I tribunali di grado superiore non possono limitare tale potere se il tribunale di grado inferiore ritiene che una causa pendente dinanzi ad esso richieda un rinvio (causa C-210/06, Cartesio, par. 88-98). I giudici di ultima istanza hanno l'obbligo di sottoporre la questione alla CGUE (articolo 267, paragrafo 3, del TFUE). Ciò significa che qualsiasi giudice nazionale contro le cui decisioni non sussista alcun ulteriore ricorso giurisdizionale di diritto nazionale è obbligato, in quanto giudice di ultima istanza, a sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione di diritto dell'Unione, qualora sia rilevante per l'esito di una causa pendente (causa C 99/00, Lyckeskog, par.14 e seguenti; causa C-210/06,, Cartesio, par. 75-79).
Nella causa C-416/17, Commissione contro Francia, la CGUE ha sottolineato l'importanza affinché i giudici nazionali diano attuazione all'articolo 267 del TFUE, che può essere interpretato come un obbligo. In questo caso particolare, la Commissione ha tra l'altro contestato con successo il mancato rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato francese in una questione di natura fiscale.
Tuttavia, se la CGUE ha già trattato il punto di diritto in questione o se la corretta applicazione del diritto comunitario è nota (acte claire), il rinvio pregiudiziale non è necessario. Spetta al giudice nazionale valutare la necessità del rinvio. Le parti del procedimento non hanno, dunque, il potere di imporre al giudice nazionale un rinvio pregiudiziale, né il diritto dell'Unione europea prevede un rimedio per nel caso in cui il giudice nazionale non provveda al rinvio (causa 283/81, Cilfit e altri, paragrafo 6 e seguenti).