EU Water Law

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Diritto dell'acqua dell'UE

 

La direttiva 2000/60/CE, la "direttiva quadro sulle acque", è un atto legislativo complesso perché comprende un gran numero di elenchi e di riferimenti incrociati fra una disposizione e l'altra, un elevato numero di definizioni, a volte su nozioni geografiche di base come quelle di fiume o lago, nonché su una serie di concetti relativi allo "stato" dei corpi idrici, concetti che difficilmente sono auto-evidenti, anche se essenziali per le sue logiche di fondo, di una mezza dozzina di "caratteristiche" (articolo 5) e di nove paragrafi che elencano vari e diversi "obiettivi", ognuno dei quali ha diversi sottolivelli (articolo 4).

Lo scopo della direttiva quadro sulle acque è di "istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee" (Articolo 1). Essa mira principalmente all'attuazione dei principi di protezione propri della politica ambientale UE, con riferimento ai corsi d’acqua interessati, declinati attraverso la conservazione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, con alcune sfumature a seconda delle rispettive categorie. Gli Stati membri devono attuare "le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali" (Articolo 4, par. 1, lett. (a) WFD); obbligo, questo, che che la secondo la Corte di Giustizia Europea "non si limita ad enunciare, in termini di formulazione programmatica", meri obiettivi di pianificazione di gestione, ma produce effetti vincolanti, in esito alla determinazione dello stato ecologico del corpo idrico in parola, in ogni fase della procedura prescritta dalla direttiva medesima" (causa C 461/13 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, ECLI:EU:C:2015:433, par. 43; causa C-346/14, Commissione contro Austria, ECLI:EU:C:2016:322, par. 53-55). La maggior parte delle disposizioni della direttiva, tuttavia, lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità circa la natura delle misure da adottare, in quanto non mira ad una completa armonizzazione del loro diritto in materia di acque (Causa C-346/14, Commissione contro Austria, par. 70).

La WFD adotta anche una prospettiva più ampia e a lungo termine, promuovendo "un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili". "Tale quadro deve, in modo più specifico, contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità, a garantire un sufficiente approvvigionamento di acque superficiali di buona qualità, a ridurre significativamente l'inquinamento delle acque sotterranee, a proteggere le acque territoriali e marine e a raggiungere gli obiettivi degli accordi internazionali in materia (art. 1). Essa ha una duplice dimensione: da un lato, fornisce un insieme di "strategie" per l'emanazione di direttive di attuazione relative ai diversi inquinanti e agli ambienti interessati; dall'altro, comprende disposizioni immediatamente applicabili (Causa C-32/05, Commissione contro Lussemburgo, [2006] ERC I-11323, par. 41 e seguenti). Più in generale, essa prevede la definizione di strutture (cfr. § 1) e strumenti (cfr. § 2), oltre a specifiche indicazioni per la protezione delle acque (cfr. § 3).