EU Water Law

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Diritto dell'acqua dell'UE
Acque superficiali

 

Gli Stati membri hanno, per quanto riguarda i corpi idrici superficiali, l'obbligo di prevenire il deterioramento e l'obbligo di valorizzarli (Causa C461/13, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, supra, par. 39), avendo la direttiva stabilito "un processo complesso che comporta una serie di fasi ampiamente regolamentate, al fine di consentire agli Stati membri di attuare le misure necessarie, sulla base delle caratteristiche specifiche e delle caratteristiche dei corpi idrici individuati nel loro territorio" (Idem, par. 42).

Per i corpi idrici superficiali, l'obiettivo del 2015 consisteva ne raggiungere sia il loro stato ecologico che il loro stato chimico "almeno "buono"" (articolo 2, paragrafo 18). Tuttavia, le acque che gli Stati membri designano come artificiali, o fortemente modificate, sono soggette a requisiti meno rigorosi, se il raggiungimento di un buono stato ecologico richiede modifiche che avrebbero "effetti negativi significativi" sull'ambiente, sulla navigazione, sulle attività ai fini delle quali l'acqua è immagazzinata, sulla regolazione delle acque, sulla protezione dei terreni, sul drenaggio del suolo o altre "attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti" (articolo 4, paragrafo 3). I requisiti per tali corpi idrici sono solo quelli di raggiungere "un buono stato delle acque superficiali" (Articolo 4, par. 1, lett. a, iii).

L'acqua utilizzata per la produzione di acqua potabile o destinata a tale uso futuro deve essere conforme ai requisiti per i corpi idrici superficiali (articolo 7, paragrafo 3). Gli Stati membri devono attuare le misure necessarie per prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, in particolare allo scopo di ridurre progressivamente l'inquinamento da sostanze prioritarie e di cessare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv). La direttiva 2008/105 sopra citata stabilisce standard di qualità per le sostanze inquinanti, la cui riduzione o soppressione è prioritaria.

Regole speciali si applicano ad un certo numero di sostanze prioritarie a causa del "compartimento dell'ambiente acquatico (...) in cui è probabile che una sostanza si trovi, e quindi dove è più probabile che la sua concentrazione sia misurabile. Tale comparto è definito come l'insieme di acqua, sedimenti o biota e denominato "matrice" (articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/105, modificata dalla direttiva 2013/39, e considerando n. 17 della direttiva 2013/39). Infatti, per le sostanze molto idrofobiche che si accumulano nel biota e che sono difficilmente rilevabili nell'acqua, in linea di principio al biota dovrebbero applicarsi standard di qualità ambientale (considerando 17 e articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/105, come modificata).