EU Water Law

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BREADCRUMB

Diritto dell'acqua dell'UE
Acque sotterranee

 

L'obiettivo da raggiungere entro il 2015 consisteva, per le acque sotterranee, in un buono stato quantitativo e chimico (articolo 2, paragrafo 20). La direttiva 2006/118 sopra citata stabilisce i criteri e le procedure che consentono di determinare lo stato chimico delle acque sotterranee. I criteri sono chiamati "standard di qualità delle acque sotterranee" e costituiscono "standard di qualità ambientale" ai fini della direttiva quadro sulle acque. Si ritiene che un corpo idrico sotterraneo abbia un buono stato chimico in diverse situazioni. In primo luogo, questo è ovviamente il caso in cui gli standard di qualità e i valori limite sono rispettati. In secondo luogo, il buono stato chimico può essere stabilito anche attraverso una "indagine appropriata" che conferma, tra l'altro, che le concentrazioni di inquinanti in esso contenute non presentano un rischio ambientale significativo né quello di intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo. Inoltre, esse non devono essere tali da impedire il raggiungimento dei relativi obiettivi, né da causare una diminuzione significativa della qualità ecologica o chimica o da causare danni importanti agli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente dal corpo idrico sotterraneo. Anche la capacità del corpo idrico interessato di sostenere l'uso umano non deve essere "significativamente compromessa dall'inquinamento" (articolo 4, paragrafo 2 e allegato III).

Gli Stati membri devono attuare le misure necessarie "a invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana" sulle acque sotterranee. È inoltre prevista la prevenzione o la limitazione dell'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee nel tentativo di contrastare gli impatti negativi su tutti i corpi idrici sotterranei (articolo 4, paragrafo 1).