EU Water Law

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BREADCRUMB

Diritto dell'acqua dell'UE
Strumenti per la protezione dell'acqua

 

(B) Organizzazione dell'azione da condurre

Le azioni degli Stati membri si basano sui piani di gestione dei distretti idrografici, nell'ambito dei quali vengono attuati programmi integrati di misure. Inoltre, un "approccio combinato" mira a controllare gli scarichi alle fonti puntuali e alle fonti diffuse. Poiché i piani di gestione (1) devono includere una sintesi dei programmi di misure (2), i cui obiettivi sono comunque indicati, la preparazione di entrambi i documenti deve essere coordinata.

Piani di gestione
Per ciascun distretto idrografico viene elaborato un piano di gestione dei bacini idrografici (articolo 13, par. 1), il quale comprende gli elementi pertinenti per l'attuazione della legislazione applicabile, in particolare i risultati delle analisi di cui sopra (allegato VII). Oltre a una descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico e dell'ubicazione dei corpi idrici e delle aree protette, il piano comprende principalmente una sintesi delle pressioni e degli impatti significativi dell'attività umana sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, un elenco di obiettivi ambientali, una sintesi dell'analisi economica e uno dei programmi di misure (vedi sotto).

I piani di gestione dei distretti idrografici e le relative opere devono essere resi disponibili al pubblico, così come i loro aggiornamenti. Infatti, i singoli e le parti interessate hanno il diritto di essere attivamente coinvolti nell'attuazione della Direttiva e, in particolare, nella produzione, revisione e aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici (Causa C-32/05, Commissione contro Lussemburgo, [2006] ERC I-11323, par. 80; Causa C-43/10, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. contro Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon e.a., ECLI:EU:C:2012:560, par. 75).

Programmi di misure
I programmi di misure non hanno lo stesso grado di specificità dei piani di gestione, in quanto "possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero territorio di uno Stato membro", o si applicano a tutti i distretti idrografici o a porzioni di distretti idrografici internazionali all'interno del territorio di uno Stato membro (articolo 11, par. 1). Oltre alle disposizioni necessarie per l'attuazione della stessa direttiva quadro sulle acque, tali programmi comprendono misure relative all'applicazione di norme specifiche per le acque di balneazione, gli uccelli selvatici, l'acqua potabile, gli incidenti rilevanti, i fanghi di depurazione, i prodotti fitosanitari, i nitrati di origine agricola, con riferimento a tutte le legislazioni pertinenti (articolo 11 e allegato VI).