Diritto dell'acqua dell'UE
Le strutture di protezione dell'acqua
Le strutture previste dalla direttiva quadro sulle acque si compongono di un gruppo, di carattere generale, relative sulla gestione delle acque al livello idrologico e amministrativo più appropriato (A) e di altre, più specifiche, dedicate per alcune aree che necessitano di una protezione rafforzata (B).
(A) Distretto idrografico
Gli Stati membri devono identificare i distretti di bacino situati all'interno dei loro territori. Essendo le unità idrologiche naturali del fenomeno in questione, esse sono definite in modo semplice e tradizionale come "il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta" (Articolo 2, par. 13). Tali distretti sono raggruppati in distretti idrografici (articolo 2, par. 15 e articolo 3, par. 1). La gestione delle risorse idriche deve avvenire a livello di tali distretti idrografici; tale previsione rappresenta un'innovazione portata dalla direttiva quadro. Occorre pertanto adottare disposizioni amministrative adeguate al fine dell'applicazione delle norme della direttiva quadro sulle acque all'interno di ciascun distretto idrografico (articolo 3, par. 2), anche se in modo coordinato in ciascun bacino idrografico e per l'insieme di esso (articolo 3, par. 4 e considerando n. 13).I bacini fluviali che coprono il territorio di più di uno Stato membro dovrebbero essere assegnati a un distretto fluviale internazionale, rispetto al quale dovrebbe sussistere una cooperazione interstatale. Ciascuno Stato membro è. dunque, tenuto a prendere le opportune disposizioni amministrative nella porzione di distretto idrografico internazionale localizzata nel proprio territorio (articolo 3, par. 3). In pratica, il dovere di coordinamento è in gran parte soddisfatto dall'esistenza di strutture preesistenti derivanti da accordi internazionali - come la Commissione internazionale per la protezione del Reno e la Commissione internazionale per la protezione della Mosa (Causa C-32/05, Commissione contro Lussemburgo, [2006] ERC I-11323, par. 69-70).
Nel caso di distretti idrografici che si estendono oltre il territorio dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti, inoltre, ad applicare le norme della direttiva solo sul proprio territorio, a cercare di stabilire un adeguato coordinamento con i paesi terzi interessati (articolo 3, par. 5).