F-Continuum Terra-Mare: Direttiva quadro sulla strategia marina
La Direttiva 2008/56 del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, detta anche "Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino", rende "prioritario" il raggiungimento o il mantenimento di un "buono stato ecologico dell'ambiente marino della Comunità" entro il 2020 (articolo 1 e considerando n. 8) stabilendo un quadro legislativo trasparente e coerente, che non è l'unica somiglianza con la Direttiva Quadro sulle Acque.
La direttiva 2008/56 si applica a tutte le "acque marine" sulle quali uno Stato membro ha e/o esercita la propria giurisdizione o i propri diritti in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ("UNCLOS"), nonché alle acque costiere, se nell'oggetto della direttiva quadro sulle acque, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ambientale dell'ambiente marino non sono già trattati in essa o in altri atti legislativi dell'Unione (articoli 2 e 4(1)). Gli Stati membri possono tuttavia tenere conto delle specificità delle regioni marine istituite dalla Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, ossia il Mar Baltico, l'Oceano Atlantico nord-orientale, il Mar Mediterraneo e il Mar Nero, e di quelle delle sottoregioni definite al loro interno (articolo 4).
Ogni Stato membro elabora, per ogni regione o sottoregione interessata, una strategia marina per le proprie acque marine (articolo 5, paragrafo 1). A tal fine, effettua una valutazione iniziale delle caratteristiche e delle peculiarità essenziali e dell'attuale stato ambientale di tali acque, un'analisi delle pressioni e dell'impatto predominanti su di esse, comprese le attività umane, nonché delle tendenze rilevabili, e un'analisi economica e sociale dell'uso di tali acque e del costo del degrado dell'ambiente marino (articolo 8, paragrafo 1). Il documento stabilisce poi una serie completa di obiettivi ambientali e di indicatori associati corrispondenti al loro buono stato ambientale (articolo 10). Sulla base di queste fasi preparatorie, previste per il 2014, vengono adottati programmi di monitoraggio per la valutazione continua dello stato ambientale in riferimento agli obiettivi ambientali definiti (articolo 11).
Gli Stati membri dovevano inoltre individuare, entro il 2015, le misure da adottare "per conseguire o mantenere un buono stato ecologico" per ciascuna regione o sottoregione marina, con riferimento agli obiettivi ambientali definiti, e integrarle in un programma di misure che tenesse "in debita considerazione lo sviluppo sostenibile e, in particolare, l'impatto sociale ed economico delle misure previste" (articolo 13). Tuttavia, è prevista un'eccezione in caso di azione o inazione non imputabile allo Stato membro interessato, di cause naturali o di forza maggiore, nonché di "modifiche o alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine dovute ad azioni intraprese per motivi di rilevante interesse pubblico che superano l'impatto negativo sull'ambiente, compreso qualsiasi impatto transfrontaliero" (articolo 14, paragrafo 1).
Le strategie per l'ambiente marino sono sviluppate per ogni regione o sottoregione marina in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati e con i Paesi terzi, se coinvolti, attraverso le strutture di cooperazione istituzionale esistenti, in particolare quelle delle Convenzioni marittime regionali (considerando n. 13 e articolo 6). Quando lo stato del mare è "così critico da richiedere un'azione urgente", si dovrebbe instaurare una cooperazione analoga per elaborare un piano d'azione che preveda la rapida entrata in funzione di programmi di misure e di eventuali misure di protezione più severe (articolo 5, paragrafo 3).