Legislazione sulla qualità dell'aria

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Soglie di allarme e valori limite per taluni inquinanti di cui all'articolo 13
Soglie di allarme (1/2)

 

La soglia di allarme è il "livello oltre il quale esiste un rischio per la salute umana derivante da una breve esposizione per la popolazione nel suo complesso e al quale lo Stato membro deve adottare misure immediate" (Direttiva 2008/50, articolo 2, n. 9). L'allegato XII ha fissato tale livello a 500 microgrammi/m³ per il biossido di zolfo e a 400 microgrammi/m³ per il biossido di azoto, misurati su tre ore consecutive. L'articolo 19 della direttiva impone agli Stati membri, in caso di superamento della soglia di allarme per il biossido di zolfo o il biossido di azoto, di informare adeguatamente il pubblico - via radio, televisione, giornali o internet - di tale superamento.

Inoltre, in caso di superamento, ovvero in caso di rischio di superamento di una soglia di allarme, gli Stati membri elaborano un piano d'azione in cui indicano le misure da adottare a breve termine, al fine di ridurre il rischio o la durata di tale superamento. Spetta agli Stati membri decidere quali misure adottare in concreto per ridurre l'inquinamento atmosferico. L'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva elenca una serie di esempi di tali misure: la sospensione delle attività che contribuiscono al rischio; le misure che incidono sul traffico automobilistico; i lavori di costruzione; le navi all'ormeggio; il riscaldamento domestico e l'uso di impianti o prodotti industriali. In ogni caso, tuttavia, il diritto ambientale dell'UE consente agli Stati membri di adottare anche altre misure di carattere più restrittivo. Gli Stati membri possono anche adottare misure che mirano a proteggere parti sensibili della popolazione, come i bambini o le persone di terza età.